Messaggio
  • EU e-Privacy Directive

    Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando a navigare nel sito accetti il loro utilizzo.

    Guarda la Cookie Policy

Diritto

Italgas Reti condannata per mancato allaccio del gas

L'iniziativa di Insieme Consumatori per il mancato allaccio del gas

Italgas Reti condannata a pagare 100 euro al giorno al consumatore, oltre alle spese legali

L'associazione preannuncia che la causa proseguirà per il risarcimento dei danni

L'associazione InSieme Consumatori si è fatta promotrice dell'iniziativa giudiziaria di un cittadino romano contro Italgas Reti spa.

Il cittdino si è rivolto ad InSieme Consumatori , chiedendo la tutela dell'associazione e lamentando che aveva presentato la domanda di allaccio del gas nella propria abitazione da circa un anno e che non era riuscito ad ottenerla, malgrado reclami e solleciti.

Così i legali di fiducia dell'associazione,  avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli, hanno così presentato ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Roma contro Acea Energia spa ed Italgas Reti spa.

L’azione degli avvocati fiduciari di InSieme Consumatori , avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli, è stata accolta dal Giudice Antonella Izzo, che ha pronunciato l’ordinanza n° 5964/2018 ove sono stati fissati alcuni principi fondamentali per la difesa dei diritti dei consumatori nei confronti dei soprusi quotidiani che li vedono vittime delle grandi compagnie elettriche, del gas e telefoniche.

In primo luogo il Giudice ha fissato il principio che <> è elemento sufficiente a far ritenere che <>.

Dopodiché il Magistrato ha affermato che <Italgas sia meritevole di accoglimento e che, dato il carattere infungibile dell’attività omessa dalla convenuta, sia opportuno irrogare la misura di coercizione indiretta di cui all’art.614 bis c.p.c. fissando la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento trascorsi 15 giorni dalla sua emanazione.>>..

In un comunicato stampa InSieme Consumatori ha fatto presente che la tutela del consumatore non si concluderà con questo provvedimento, che peraltro Italgas Reti spa non ha impugnato, in quanto gli avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli, stanno per inoltrare nuovo giudizio sia contro Acea Energia spa, venditrice del gas, che contro la distributrice  Italgas Reti spa, finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno.


Add a comment

Demansionamento: la condanna di Telecom Italia

Il lavoratore demansionato ha diritto

al risarcimento del danno


Logo Telecom ItaliaImportante pronuncia della sezione lavoro del Tribunale di Roma nell'ambito delle molteplici vertenze intentati dai lavoratori della Telecom Italia spa (TIM) all'azienda, deducendo l'illecito demansionamento attuato attraverso il trasferimento del dipendente da un ufficio ove egli aveva un ruolo ben determinato, con connesse responsabilità, ad altri uffici quali, il CSA (Customer Support Activities) o il DAC (Document Advanced Center).

Nel ricorso i difensori del lavoratore, avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli, entrambi del foro di Roma, avevano definito l'evento un "trasferimento demansionatorio" ed il Tribunale di Roma, accogliendo tale tesi, ha ingiunto a Telecom Italia spa (TIM) di pagare ad un lavoratore un importo mensile commisurato alla retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno successivamente l’emissione della sentenza di accertamento (e condanna) di dequalificazione professionale.

Nella sentenza, la n. 5127/2016, la Telecom Italia spa è stata anche condannata a corrispondere una percentuale, a titolo di risarcimento del danno, commisurato sulla retribuzione globale di fatto dal dì del demansionamento, avvenuto nell’anno 2012, sino alla effettiva reintegra nella mansione per cui il ricorrente venne assunto.

La vicenda non si è però chiusa qui, dato che, a seguito di mancato adempimento della Telecom Italia spa all’ordine di reintegra del lavoratore nella mansione precedentemente svolta, il Tribunale civile di Roma le ha ingiunto l’ulteriore pagamento di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno maturato dal giorno della sentenza sino alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

Gli avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli hanno dichiarato che a tale provvedimento seguiranno ulteriori ricorsi fino a che il lavoratore non verrà effettivamente reintegrato nella mansione adeguata.


Add a comment

Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli

Il Protocollo d’Intesa firmato tra l’Ordine degli Avvocati Roma e il Tribunale Capitolino nel dicembre dell’anno 2014, offre puntuale definizione delle spese straordinarie ponendo fine ad un’annosa diatriba, fonte di copioso contenzioso nelle Aule giudiziarie. Pregevole la ratio del provvedimento se si considera che, oltre alla richiamata finalità deflativa delle liti, consente al coniuge cui è affidata l’amministrazione dell’assegno di mantenimento una gestione più responsabile ed oculata della somma corrisposta dall’obbligato.

Secondo la richiamata definizione devono essere considerate straordinarie le spese “oggettivamente imprevedibili nell’an” come anche le spese che, “quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito - prosegue il documento – vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o farmaci già prescritti dal medico individuato di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori”.

Il provvedimento individua con estrema chiarezza quali voci attengono alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (enucleando ulteriori sottocategorie quali: le scolastiche, quelle di natura ludica e parascolastica, le sportive e quelle medico-sanitarie) e quali invece devono considerarsi “obbligatorie” e quindi non soggette all’obbligo di previa concertazione con l’altro genitore.
Grazie alla tipizzazione concordata nel Protocollo d’Intesa è stato meglio definito cosa debba intendersi per “straordinarietà” della spesa, dando forma a quell’obbligo di carattere generale prescritto dal codice di merito all’art. 147 e sine dubio operativo anche in caso di separazione personale tra i genitori.
Anche i numerosi arresti giurisprudenziali hanno concluso per il riconoscimento in favore della prole, anche a seguito della separazione personale tra coniugi, del diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sezione VI,  Ordinanza n. 21273 del 18/09/2013).
Si evince chiaramente il riferimento alle spese, non solo di natura c.d. ordinaria, ma anche a quelle di tipo “straordinario”, costantemente riconosciute dalla Giurisprudenza di Legittimità.
Sul punto, peraltro, numerose sono le questioni giuridiche portate all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour e meritevoli di trattazione, sia pure sinteticamente, in questa sede.
a) Obbligo di concertazione preventiva
Assai recente è l’intervento teso a definire la sussistenza o meno di un obbligo di previa concertazione della spese straordinaria. La Suprema Corte ha disposto che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. Sicché, qualora il coniuge non interpellato sia chiamato a rimborsare la quota di spettanza e si opponga alla spesa sostenuta a sua insaputa “il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. (Così Cass. Civ., Sezione 6, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015).
b) Natura del provvedimento del giudice della separazione in materia di spese
La Cassazione, con ordinanza del 02.03.2016, ha confermato il principio per cui  il provvedimento con il quale, in sede di separazione, il Giudice stabilisce che il genitore non affidatario paghi le spese straordinarie costituisce idoneo titolo esecutivo. Ciò posto, è sufficiente, statuiscono gli Ermellini, che il genitore che le ha sostenute alleghi e documenti l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità affinchè possa utilmente procedere in sede monitoria. Il genitore opponente non può sindacare la natura illiquida ed inesigibile del credito contestato, in quanto tali eccezioni risultano del tutto infondate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza. Piuttosto deve argomentare in ordine alla non rispondenza delle spese all’interesse del minore ovvero all’insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli.
c) Impossibilità di determinazione in via forfettaria delle spese straordinarie nell’assegno di mantenimento
È con la sentenza 11894 del 09/06/2015 che la Suprema Corte ha ribadito l’impossibilità di includere in via forfettaria nell’assegno di mantenimento le spese che, per loro natura, hanno i caratteri dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità in via aprioristica.
Cosicchè una simile determinazione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole. Manifesto è, infatti, il pregiudizio che potrebbe colpire i soggetti nel cui primario interesse vengono disposti i provvedimenti in materia di mantenimento: potrebbe darsi che le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" non consentano di provvedere alle cure necessarie  ad altri indispensabili apporti.
Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Appare evidente il filo conduttore che lega le richiamate pronunce giurisprudenziali con il Protocollo d’Intesa sopra richiamato: manifesto è, infatti, il tentativo dei menzionati provvedimenti di delineare, in maniera quanto più possibile dettagliata e puntuale, una materia di cui il legislatore non ha dettato rigorosa regolamentazione.
Superate le difficoltà applicative, non si può che apprezzare il pregio offerto da detta soluzione di politica legislativa: consentire che sia il diritto vivente a modellare a sua immagine la regolamentazione di una materia in costante divenire e che finisce per incidere su interessi strettamente personali delle parti in causa.

Matteo Santini 

avvocato del Foro di Roma 


Add a comment

Modifiche al sistema di diritto internazionale privato

Il codice codice Civile italiano, in passato aveva come modello di riferimento, esclusivamente la famiglia basata sull'istituto del matrimonio (definita, appunto "legittima"). Essa rappresentava l'unico modello familiare riconosciuto e tutelato. Anche il termine legittimo veniva usato come chiaro indicatore di una contrapposta condizione di "illegittimità" costituita da una famiglia "illegittima". Lo stesso dicasi per la filiazione, talvolta riferita come "filiazione legittima", e destinataria di una tutela giuridica piena e talvolta definita come "illegittima" intendendosi per tale la prole concepita al di fuori dal matrimonio e meritevole di una tutela quasi nulla (meramente alimentare). Nel corso degli anni una serie di "pressioni" soprattutto internazionali hanno "convinto" il nostro legislatore a conferire dignità anche alla famiglia "non fondata sul matrimonio" e ciò sul presupposto che la famiglia "legittima" non rappresentava l'unica istituzione in grado di provvedere al mantenimento ed educazione della prole e alla conservazione del patrimonio familiare. Già la novella del 1975 interveniva sul punto, rifiutando termini quali "figli illegittimi" e contrapponendo ai figli legittimi non più i figli "illegittimi" bensì i figli così-detti "naturali", quasi parificando le due categorie per quanto concerne il rapporto con i genitori e attribuendo ad entrambe una tutela giuridica piena, a prescindere dal vincolo in essere tra i genitori. La parificazione è stata poi confermata e rafforzata dalla Legge 54/2006 che, nello stabilire il principio della bigenitorialità e del disciplinare l'affidamento condiviso, ha unificato le regole sostanziali applicabili a fronte dello scioglimento della coppia genitoriale, sia stata essa coniugata o meno, dando così seguito al graduale percorso di equiparazione tra la famiglia naturale e quella fondata sul matrimonio, che viene progressivamente a perdere la sua centralità. Nonostante lo sforzo culturale e normativo, restavano, anche dopo il 2006 della differenze rilevanti tra le due categorie di filiazione; l'introdotta parificazione, infatti, atteneva ai soli rapporti tra figli e genitori. Il Comitato ONU, nel 2011, manifestava la propria preoccupazione nei confronti della disciplina italiana, sollecitando una riforma che potesse introdurre una nozione unitaria dello stato di figlio che garantisse pari tutela e riconoscimento alla prole a prescindere dal contesto in cui fosse concepita. Il legislatore del 2012 è nuovamente intervenuto sull'argomento assumendo quale principio cardine non tanto la parità e l'uguaglianza tra le categorie quanto il "preminente interesse del minore" concependo così come una categoria giuridica quella di "figlio" e disponendo la sostituzione del concetto di potestà con quello, già utilizzato a livello internazionale, di responsabilità genitoriale, intervenendo così nella modifica delle varie disposizioni codicistiche e conferendo delega al Governo per provvedere alle opportune modifiche nelle leggi speciali che si occupassero della materia. Il Governo ha così emanato il Decreto legislativo 154/2013 con cui ha provveduto alle modifiche, non solo testuali, resesi necessarie a seguito della riforma, intervenendo in modo rilevante anche nella disciplina del diritto internazionale privato. Si è proceduto a eliminare ogni riferimento alla distinzione tra figli legittimi e naturali presente nelle diverse discipline che si occupavano della filiazione, tra cui la legge 218/1995 che, in tal modo, risulta essere finalmente coerente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. L'intenzione del legislatore continua ad essere quella di favorire il principio del favor filiationis, avendo come fondamentale punto riferimento la legge nazionale del figlio ma potendo ricorrere a quella diversa laddove ne derivino vantaggi, soprattutto per il minore. Anche in materia di diritto internazionale privato le maggiori novità sono rappresentate dall'eliminazione di ogni riferimento alla distinzione tra figli legittimi e naturali e, di conseguenza, dell'istituto della legittimazione. Quella di maggior rilievo, però, è senza dubbio costituita dall'aver stabilito la preminenza della disciplina in tema di unicità dello stato di figlio e di responsabilità genitoriale rispetto a qualsiasi altra normativa eventualmente richiamata, riqualificando le relative disposizioni quali norme ad applicazione necessaria (art. 101, comma 1 D.Lgs. 154/2013): la disciplina di diritto internazionale privato in materia di filiazione, come disegnata dalla L. 218/1995, costituisce oggi un nucleo di norme inderogabili che trovano applicazione a prescindere dal richiamo ad altre leggi, quali limite positivo e preliminare all'efficacia delle norme di conflitto. In relazione all'unicità dello stato di figlio, si è provveduto ad adeguare la disciplina di diritto internazionale privato a quello che era il risultato di una profonda innovazione del diritto civile italiano, imponendo tale nuova normativa nei rapporti che presentino elementi di estraneità al nostro ordinamento; in relazione alla responsabilità genitoriale, invece, si è assistito al fenomeno inverso. Il concetto di responsabilità genitoriale era già stato elaborato a livello internazionale e ripresa dal legislatore europeo: tramite il Regolamento CE 2201/2003, pertanto, tale concetto, aveva già trovato ingresso nel nostro ordinamento, trovando applicazione nei confronti di tutti quei rapporti genitoriali che presentassero i connotati della transnazionalità; quindi, mentre nei rapporti interni vigeva ancora l'istituto della potestà genitoriale. La differenza è assai rilevante, posto che per potestà genitoriale doveva intendersi, il potere attribuito ai genitori da esercitarsi non nel proprio interesse personale o familiare bensì nell'interesse preminente del minore, non rappresentando, quindi, un potere "sui" minori "per" la loro tutela; è evidente come, così definita, la patria potestà non determinava il sorgere di un diritto soggettivo in capo ai genitori ma solo di un munus, funzionale allo svolgimento del processo educativo del figlio. La differente categoria della responsabilità genitoriale, invece, è stata elaborata dal diritto internazionale (Convenzione dell'Aja del 1996) ed europeo (Regolamento CE 2201/2003) come "insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo in vigore, riguardanti la persona e i beni del minore", da cui derivano doveri di cura, educazione e protezione del soggetto minore.

Matteo Santini

Avvocato del foro di Roma


Add a comment

Sedi arbitrali e negoziazione assistita

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLONon sono attratto, allo stato, dalla esegesi del testo; ritengo più utile l'analisi dell'impatto della norma sul servizio giustizia. Gli angoli di valutazione sono vari; iniziamo dalla presunta efficacia deflattiva, derivante dal trasferimento dei processi di cognizione, pendenti anche in appello, alle sedi arbitrale e della negoziazione assistita. Non ci crede nemmeno il legislatore, che infatti con DM pubblicato in GU 70/14 ha testè pubblicato il bando per la nomina dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello al modesto costo di 18.000,00 netti per 5 anni; ovviamente il bando è disegnato su ex magistrati ed avvocati dello stato già lautamente pensionati; mentre noi dovremmo cancellarci dall'albo. E pensare che l'avvocatura si era offerta di farlo gratis!! Senza la gratuità della procedura arbitrale quale parte, specie con l'istruttoria definita ex art. 183 cpc od in fasi successive, ne avrà convenienza? o se animato da spirito dilatorio? o seppur soggetto sensibile al calcolo economico della lite, non lo ha fatto prima? La negoziazione assistita è una pedagogia delle tutele, intese come opzioni alla prevenzione/soluzione del conflitto a mezzo di ADR; che certo porterà un qualche beneficio, ma per il carico futuro del contenzioso. È pur vero che nulla vieta di ricorrervi anche in pendenza di processo, ma se non ci si è conciliati prima o durante? E poi quale sarebbe il vantaggio per la parte di conciliare fuori dal processo, rinunciando al Giudice e senza benefici fiscali? Infine seppur esecutivo il patto è impugnabile ponendo problemi di sistema con gli artt. 1965 ss cc. Se si riflette poi sulle ipotesi di improcedibilità ex art. 3, è evidente il formarsi di un'intricata pletora di ADR non coordinati; 185bis, 198, 88na, 652, 696bis cpc; dlgt 28/10, rito del lavoro e procedimenti avanti le authority ecc.. Forse miglior esito produrrà la ulteriore sommarizzazione del rito ex art. 183bis (art. 14 DL), se non altro per il vantaggio di un minor filtro in appello. Miglior prognosi potrà derivare dalla conoscenza degli esiti dei provvedimenti anticipatori ex art. 186bis, ter e quater e della sentenza ex artt. 281 quinquies e sexsies cpc Non pare poi ragionevole che la procedura negoziale in tema di separazione e divorzio sia immediatamente spendibile ex art. 6 DL, ma postergata di 30gg. ex art. 12, 7 DL; a tacere delle questioni relative alla decadenza/modificazione del DL, nella consecuzione separazione/divorzio. È pure evidente lo iato tra l'illegittimità dei patti prematrimoniali e la legittimità di quelli rescissori del coniugio. Dal punto di vista dell'avvocatura la prognosi per un incremento dell'attività professionale è sfavorevole. L'arbitrato a scopi deflattivi ovviamente opera su domanda di giustizia consolidata. La negoziazione assistita opera sul futuro, ma non è in grado di per se di produrre nuova domanda rispetto a quella che si sarebbe prodotta secondo le procedure precedenti. Il rito non genera conflitti/consulenze; li regola, è un posterius. Va però riconosciuto che la semplicità/velocità, se opportunamente incentivate sotto il profilo fiscale, può favorire l'emergere di diritti ed interessi altrimenti relitti per la loro marginalità, con beneficio anche dell'avvocatura. La facoltà concessa di definire separazioni e divorzi avanti l'ufficiale di stato civile su semplice dichiarazione delle parti e senza la presenza obbligatoria degli avvocati, non tanto incide sulla domanda di giustizia, quanto più gravemente sull'effettiva tutela di diritti tanto delicati; sulla tutela della parte più debole e sostituisce al Giudice un burocrate della cui specifica preparazione psicotecnica è lecito dubitare. Tra patronati, sindacati, mediatori mal formati, Giudici improvvisati, burocrati che valutano la legittimità, procedimenti sommari, filtri di tutti i tipi, questa è la morte della giurisdizione. Dove erano i santoni dei diritti umani, gli adoratori della Costituzione immutabile? Per favore se ci siete questa volta non battete un colpo! È dubbia la legittimità ex art. 77 Cost. di un DL che entra in vigore anche dopo 150gg; e la ragionevolezza in presenza dei DDL di riforma dell'arbitrato e si progettano le sezioni specializzate per la famiglia e l'economia. È lecito pensare che ci si voglia liberare di avvocati e liti noiose e non mediatiche per consentire ai soliti noti di perpetuare l'idea di magistratura quale potere, che va dai Pretori d'assalto ai Giudici del lavoro, a quelli delle locazioni (a tacer del processo penale). Temi poi attratti però nell'ordinario, Giudici onorari compresi. E per favore non si alleghi la fondatezza delle ragioni giuridiche sottese; qui è questione di ruoli e di modi!! La magistratura, adeguandosi alla globalizzazione ed all'economia finanziaria spostano il centro del media-potere, al controllo dell'economia e della famiglia con l'espansione al controllo socio economico sulla famiglia. I santoni realizzano la loro visione di un mondo governato dalla repubblica dei Giudici. Ed i cittadini? ...come sempre...!

Roberto Zazza

Avvocato del Foro di Roma


Add a comment
Banner

Newsletter

Newsletter

Immagini da In-giustizia 

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/348377IMG_2330.JPG

404

404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466707Antonio_Di_Pietro.JPG

La riforma organica della magistratura onoraria

 Nell’ultimo decennio, per contenere l’arretrato giudiziario e alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati, la giurisdizione é stata devoluta sempre più ai magistrati onorari, sia aumentando progressivamente la competenza Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/653028Immagine_015.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/576096Romolo_Reboa_078.JPG

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/585707NI2_4866.jpg

Ricadute sugli uffici e sul personale giudiziario della riforma

La parola a Paola Saraceni, Segretario nazionale UGL Ministeri.   Le modifiche apportate dalla riforma del processo civile a detta di molti determinerà un eccezionale aggravio per l’attività giudiziaria in generale ed Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/221145Immagine_008.JPG

Il sistema giustizia per Santacroce

Incontro con il Presidente della Corte di Appello di Roma   Questo doveva essere il resoconto di un’intervista a tu per tu con il Presidente della Corte d’Appello di Roma, Dott. Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/447772Immagine_007.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975780Distribuzione_giornale_1993_33.jfif

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://www.reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/97025316_dicembre.JPG

"Per i diritti degli ultimi"

La tradizionale serata di fine anno della rivista Venerdì 16 dicembre 2011 la nostra Capitale ha cambiato aspetto, o almeno così è stato in via Flaminia 213 dove, presso lo Studio Leggi tutto