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Diritto

Pubblicità informativa

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOL’articolo 3 lettera g) del decreto legge emanato dal Governo in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria per lo sviluppo contiene una disposizione che rappresenta una vera svolta in materia di pubblicità informativa effettuata dall’avvocato. La disposizione recita che “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazione ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni  devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.
L’evoluzione verso un sistema che equipara le libere professioni alle attività commerciali è evidente. In sostanza, le limitazioni imposte agli avvocati nell’esercizio della loro attività informativa sono le stesse dettate per chi esercita un’impresa commerciale.
Si tratta a questo punto di attendere per vedere in che modo il principio espresso dal suddetto articolo 3 verrà recepito dalla legge di riforma della professione forense. Il D.D.L. 1198 dopo essere stato approvato dal Senato sarà presto esaminato dalla Camera, la quale dovrà affrontare un compito assai arduo: modificare il ddl già approvato in Senato per renderlo coerente e compatibile con i principi e con le disposizioni espresse dalla manovra finanziaria di Agosto. Una missione quasi impossibile, a meno di stravolgere completamente la struttura del disegno di legge. Nel migliore dei casi il testo, una volta emendato dalla Camera, dovrà necessariamente tornare al Senato con una inevitabile dilatazione dei tempi per l’approvazione. La soluzione alternativa e forse la più auspicabile, sarebbe quella di ritirare il DDL 1198 e presentare un nuovo disegno di legge che tenga conto dei principi espressi dalla manovra finanziaria e che dovranno essere stabiliti a breve dal regolamento sulle liberalizzazioni. In materia di pubblicità informativa degli avvocati, già dietro la spinta della direttiva Bolkestein e del decreto Bersani, abbiamo assistito ad una timida apertura. Si è trattato purtroppo di ben poca cosa considerando l’atteggiamento conservatore e restrittivo dei singoli Consigli dell’Ordine e del C.N.F. verso nuove soluzioni informative e strategie di marketing poste in essere da molti avvocati. Sanzioni comminate ai colleghi che intendevano farsi pubblicità mediante annunci su quotidiani o tramite cartelloni o paline stradali diventeranno solo un ricordo per i poveri colleghi che hanno “vissuto” e “combattuto” ai tempi dell’ancien regime. L’articolo 3 della manovra finanziaria si riferisce, a scanso di equivoci, alla pubblicità effettuata con “ogni mezzo” vale a dire nessuno escluso, ovviamente sempre con l’obbligo della trasparenza, verità e correttezza. Sparisce pertanto ogni riferimento al decoro e alla dignità, ragion  per cui si impone una modifica dell’articolo 17 del codice deontologico.
Anche il divieto imposto agli avvocati di citare i nomi dei propri clienti (pur se con il loro consenso) è destinato a venire meno, in ossequio al principio di libertà nella scelta delle forme e degli strumenti di pubblicità aventi per oggetto “l’attività professionale”.
Scompare anche ogni riferimento al divieto (oggi sancito dall’articolo 17) di effettuare pubblicità di tipo comparativo purché non in modo denigratorio. In materia di pubblicità comparativa, sulla quale non nascondo le mie forti perplessità, rilevo comunque che, a ben vedere, la soluzione per evitare una carneficina fratricida tra studi professionali risiede proprio nel testo dell’articolo 3 lettera g) della manovra finanziaria il quale si riferisce espressamente alla pubblicità “informativa”, vietando di conseguenza quella elogiativa nella cui categoria rientra certamente quella “comparativa”. E’ pur vero che spesso il limite tra pubblicità informativa ed elogiativa è pericolosamente labile e pertanto rimesso alla discrezione degli organi giudicanti e che anche ove fosse ritenuta ammissibile la pubblicità di tipo “comparativo” diverrebbe labile la linea di demarcazione tra la pubblicità di tipo comparativo e quella a contenuto denigratorio (certamente vietata).
Il vento delle liberalizzazioni spira sempre più forte e per molti si tratta di un vento minaccioso. Ritengo che il diritto di farsi pubblicità sia per un collega (specie per chi non proviene da famiglie di avvocati) un ottimo strumento per farsi conoscere dalla collettività; certamente sarebbe avvilente se ciò avvenisse a scapito di qualunque regola dettata dal buon senso e dal decoro ragion per cui ritengo che gli ordini professionali debbano sempre vigilare sul rispetto della tutela dell’affidamento della collettività. La valenza sociale della professione forense, il ruolo dell’avvocato come filtro tra il cittadino e la giustizia, la natura costituzionale del diritto di difesa (inteso anche come diritto di agire in giudizio), impongono di considerare la professione forense come un’arte sui generis da non “trattare” alla stregua di qualsiasi attività commerciale. 

Matteo Santini*

Avvocato del Foro di Roma


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Le sfide della mediazione

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOPresso il Circolo Culturale Arte & Pensieri, Bridge Mediation  con il Forum delle Professioni e Meliusform hanno presentato “I Quaderni della Conciliazione”.
Il 30 giugno 2011 presso il Circolo Culturale Arte & Pensieri in Roma, via Caracciolo 12, Bridge Mediation  con il Forum delle Professioni e Meliusform hanno presentato “I Quaderni della Conciliazione”. La prima, a quanto è dato sapere, rivista dedicata al dibattito ed all’approfondimento del nuovo istituto introdotto con il D.lgs.  28/21010. L’iniziativa appare tempestiva e necessaria per trarre il nuovo istituto di tutela dei diritti dalle secche di una improduttiva guerra di religione e ricondurlo all’analisi giuridica e sociologica. Questione centrale è se l’istituto sia o meno idoneo a  soddisfare, e si a quali condizioni, per la sua parte; la domanda di giustizia. Il D.lg 28/2010 si poteva e doveva articolare meglio definendone la funzione a breve e lungo termine non necessariamente coincidenti; inserendolo in un ampio e sistematico disegno di riforma della giustizia e delle professioni. La stessa ricognizione delle materie ex art. 5 appare incoerente; non appaiono sufficientemente scolpiti i ruoli dei soggetti, la terzietà e l’indipendenza degli organi; dubitosi i rapporti con il processo ecc….. Occorrerà poi vigilare sulla concreta attuazione dell’istituto per trarre indicazioni emeliorative ed eliminare le contraddizioni che ne minano l’efficacia. Agli organizzatori del Convegno sono apparsi in questa ottica essenziali due temi: la formazione e le regole di comportamento; che sono come l’olio per i motori; se carenti la macchina non camminerà.
Il Prof. Sandulli ha evidenziato la necessità di una “nuova cultura della lite” valorizzando la capacità della soluzione negoziata di meglio rispondere alla richiesta di pace sociale - ne cives ad armas ruant - ; nel solco dell’insegnamento del Cappelletti.
La critica di privatizzazione della giustizia, appare in questa ottica; un “idola” usato strumentalmente. A tacere della già ampia delega di funzioni amministrative e giurisdizionali all’avvocatura.
L’Avv. Cardinale forte di un ampia esperienza internazionale ha sottolineato come con lo sviluppo dell’istituto emergerà una nuova “dimensione professionale”. La mediazione come occasione di sviluppo della professione. Ovviamente il presupposto di un tale sviluppo sarà il superamento dell’attuale deficit dell’attualità dei soggetti ed un più attento sistema di controllo sugli organismi onde evitare il rischio della mercificazione della conciliazione. L’Avv. Diotallevi ha inserito l’istituto nella crisi del diritto come lex e con l’emergere invece di un nuovo jus. In breve l’emergere di una norma creata rispetto ad una legge data. Gli Avvocati così dovranno recuperare un giusto ruolo sociale connesso alla nuova funzione maieutica. Anche qui è condizione essenziale il dovere di competenza. Da ultimo il sottoscritto si è occupato degli aspetti deontologici sottolineando in particolare come le norme di correttezza debbano innanzitutto riguardare gli organismi, specie quelli di amministrazione. In particolare il rischio di cortocircuito riguarda proprio gli Ordini e si annida nella distribuzione degli incarichi.
Qualche autore ha suggerito a tal fine di applicare un sistema analogo a quello tabellare; un idea da approfondire con attenzione. Per quello che attiene il conciliatore e soprattutto gli avvocati in mediazione, già il codice deontologico forense contiene norme sufficienti e consolidate nell’interpretazione, che valgono ad orientare i comportamenti dei soggetti nei loro ruoli ed a tutelare l’interesse pubblico alla correttezza e trasparenza del procedimento.
Il sottoscritto ha informato infine l’uditorio della prossima pubblicazione dell’art. 55 bis c.d. emanando appositamente e secondo la delega normativa. Di particolare interesse è non solo l’insistenza sul dovere di competenza ma anche la norma che descrive con ampiezza di fattispecie l’incompatibilità tra funzione mediatoria, relazioni professionali anche indirette con gli avvocati in mediazione e la precedente o successiva accettazione di incarichi da una delle parti.
Una norma dunque “robusta” e di pieno valore al contrario del Codice Europeo di Condotta norma priva o di riconoscimento o di valenza consuetudinaria. Per chiudere, la Media-Conciliazione danneggerà solo chi non saprà o non vorrà relazionarsi con essa; l’impoverimento dell’Avvocatura ha ben altre e più lontane origini.

Roberto Zazza* Avvocato
Presidente del Forum delle Professioni


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Il ladro che ruba al ladro è punibile?

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLODi fronte l'apparente uniformità del concetto di possesso nel diritto penale, l'interprete si trova a dover analizzare tutta una serie di situazioni di fatto che, facendo perno sull'elemento oggettivo della "relazione materiale con la cosa" propria di un soggetto (volta a volta autore del reato, terzo rispetto a questo od oggetto materiale o soggetto passivo) o, sulla terminologia di recente dottrina, sul rapporto fisico con la "cosa" (Pagliaro), si differenziano tra loro per caratteristiche non solo quantitative. L'intuizione costante, in dottrina e giurisprudenza, è quella della necessità di accertare l'esistenza di una relazione materiale (mediata o immediata) tra il soggetto (non importa se attivo o passivo o terzo rispetto all' illecito) e la res.
Ai fini della sussitenza del possesso, occorre sempre la relazione materiale - sia questa diretta ed immediata od esercitabile tramite un altro soggetto – ma si richiede, anche, un minimum psichico che renda il soggetto consapevole del rapporto intercorrente tra se stesso e la cosa (mobile o immobile) altrui. Ed invero, due sono gli elementi che interessano il furto: l'uno oggettivo, la relazione tra soggetto e cosa (c.d. relazione materiale), ossia il potere di fatto caratterizzato dall'autonomia della sfera  di signoria del dominus; l'altro soggettivo, ossia il coefficente psichico consistente "nella mera rappresentazione che il soggetto ha della propria relazione materiale con la cosa, attuata in modo autonomo" (Ferrando Mantovani). Ciò posto, un'analisi funditus dell'istituto del possesso nel diritto penale e delle conseguenze ermeneutiche che possono interessare il caso concreto, non può prescindere dalla comprensione anche del concetto di "altruità" che interessa non solo l'art. 624 c.p., ma numerose fattispecie di parte speciale. Come sostiene Ferrando Mantovani, l'altruità svolge una funzione soltanto negativa. Sta ad indicare, che la "cosa" non deve essere a) nè nullius o communis omnium nè b) propria, ossia nella piena ed esclusiva proprietà dell'agente: la res oggetto di sottrazione e di impossessamento deve essere legata da una relazione di interesse con altro soggetto. Nell'ambito della naturale capacità offensiva della condotta possono, infatti, rientrare non solo le relazioni "altrui" di diritto, ma anche quelle di mero fatto. Di talché, l'interprete si interroga: il ladro, cui viene sottratta o distrutta la cosa rubata, subisce sicuramente un'offesa in senso materiale,  ma anche in senso giuridico? La risposta ad un quesito di tal guisa, dipende solamente dalla qualificazione giuridica del concetto di possesso. A tal proposito, parte della dottrina esclude dall'oggetto di tutela penale quanto meno le relazioni di fatto con la cosa, acquisite attraverso reati offensivi del patrimonio.
Ferrando Mantovani esclude una concezione fattuale del possesso, anche di matrice illecita, perché "tale limite appare imposto dallo stesso principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico": perseguire il ladro che sottrae e si impossessa di un bene di un altro ladro vorrebbe dire "perseguire l'illecito per poi tutelarne il prodotto come valore patrimoniale del reo..è consacrare l'assurdo etico, prima che giuridico, di un ordinamento che ad un tempo punisca e favorisca, che vieti il maleficio e ne consideri meritevole di tutela il profitto". Ed è invocato, a tal proposito, il principio di non contraddizione dell'ordinamente giuridico.
Pietro Nuvolone, sviluppando la teoria dell'apparentia iuris del possesso, ritiene che il ladro non possa essere soggetto passivo di un furto della cosa da lui rubata: "il furto c'è effettivamente; ma non un furto rispetto al ladro, bensì sempre rispetto al titolare del diritto sulla cosa. Il quale soltanto potrà ritenersi persona offesa agli effetti processuali". Il ladro derubato, ad onor del vero, può pretendere solo la tutela civile perchè, comunque, ha posseduto il bene. Altra dottrina (Manzini, De Marsico), diversamente, ritiene che il ladro derubato non sia solo "un semplice punto di incidenza dell'azione materiale di spossessamento", ma possa essere ritenuto soggetto passivo poichè ha posseduto il bene iure. Di quest'ultimo avviso è la Suprema Corte (Cassazione penale, Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 41592): "...con l'incriminazione del furto si protegge la detenzione delle cose mobili come mera relazione di fatto dovendosi ritenere compresa nella sua più ampia portata qualunque relazione di mero fatto, quindi anche quella costituitasi senza un titolo legittimo o in modo clandestino, persino "il ladro può divenire soggetto passivo del reato del delitto di furto, quando altri si impossessi della cosa da lui precedentemente sottratta (Cassazione penale, Sez. 2, 9 febbraio 1966, n. 2)”.

Lorenzo Simonetti  

*Avvocato del Foro di Roma


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Il fenomeno del bullismo

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLONecessario un intervento normativo

 Il termine bullismo viene coniato dall’inglese “bullying” e acquisisce, nella lingua italiana, un’accezione che identifica una generica situazione di violenza a cui viene sottoposto un soggetto da parte di altri. Il termine inglese, invece, aiuta ad identificare le sfaccettature più ampie del fenomeno; infatti, la definizione fornita dall’Oxford Dictionary …a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker…”individua una persona che usa la propria forza o violenza per danneggiare o intimidire un soggetto più debole. Questo inquadramento consente da una parte di identificare una serie di comportamenti che, al di là della sola violenza fisica, possono costituire cd. atti di bullismo nonché di individuare una matrice relazionale alla base del fenomeno. Pertanto per definire un atto di bullismo occorre l’esistenza di diversi elementi: Uno o più soggetti che pongono in essere azioni di intimidazione o danneggiamento a carico di una vittima che le subisce, perduranti nel tempo; l’esistenza di uno squilibrio nel rapporto tra la persona che agisce e quella che subisce (asimmetria); disagio della vittima. Fatta questa breve premessa e, individuati i caratteri che identificano il bullismo dal punto di vista sociologico, occorre individuare gli elementi che consentano una qualificazione del fenomeno in termini giuridici, anticipando già da ora, da parte degli scriventi, la ritenuta necessità di una disciplina propria ed esclusiva. Sotto un profilo prettamente giuridico si conoscono e possono identificarsi le espressioni e le conseguenze degli atti di bullismo, ma non si è ancora incardinata nel nostro ordinamento una fattispecie autonoma del fenomeno. Il bullismo, infatti, si configura mediante una condotta di prevaricazione che porta un soggetto a comportarsi in modo illegittimo (o illecito) verso un altro, provocando un danno ingiusto. Generalmente si qualifica come fenomeno “orizzontale”, in quanto si attua nell’ambito di rapporti tra soggetti formalmente appartenenti al medesimo contesto relazionale (es. scuola). I primi passi compiuti dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina per l’inquadramento del fenomeno, si sono incentrati sulle caratteristiche proprie della condotta. Tali elementi, per i risvolti psicologi che provocano sulla vittima, hanno determinato l’accostamento al fenomeno del mobbing, in cui il mobber (datore di lavoro o collega) pone in essere comportamenti che vanno dalla diffusione di maldicenze all’emarginazione del soggetto, creando un ambiente di lavoro ostile ed ostacolandone il percorso professionale. Tale similitudine ha generato il concetto di bullismo come forma di “mobbing in età evolutiva”. Se pur, apparentemente, assimilabili per gli aspetti indicati, emergono tra i due fenomeni delle differenze sostanziali che induce altra parte della dottrina ad affermare l’unicità della condotta del bullo: l’elemento soggettivo, come condotta del bullo mossa dalla volontà di gratificare sé stesso per sentirsi forte, inattaccabile e punto di riferimento agli occhi degli altri; quella del mobber, invece, mira a danneggiare direttamente o indirettamente l’altro soggetto; la minore età, elemento sostanziale in quanto il fenomeno del bullismo è generalmente diffuso tra soggetti minorenni. E’ proprio da quest’ultimo elemento che può delinearsi il contesto in cui inserire il fenomeno, sia sotto gli aspetti civili sia sotto gli aspetti penali. Il punto di partenza della nostra analisi si incardina attorno al rapporto tra responsabilità civile, penale e minore età. I concetti di capacità giuridica, capacità di agire e capacità naturale consentono di considerare il minore di età come un soggetto naturalmente capace, salvo che non vi sia prova contraria di tale status. Nel nostro ordinamento possiamo individuare come capisaldi, rispettivamente del sistema civile e del sistema penale, gli artt. 2043, 2046, 2047 c.c., 85 e 97 c.p. La lettura coordinata delle norme citate consente di individuare due principi di carattere generale imperniati, entrambi, sul concetto di capacità di intendere e di volere del soggetto. In ambito civilistico l’art. 2043 c.c. prevede che Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;  e precisa con gli artt. 2046 e 2047 che “non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa” e che “in caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Con tali disposizioni il Legislatore fissa un principio di ordine generale fondando la ratio della previsione sul ristoro delle conseguenze dannose prodotte, e, detta, specifiche conseguenze circa la produzione del danno a carico di un soggetto incapace di intendere e di volere, compiendo un richiamo alla disciplina penalistica dettata dall’art. 85 c.p. In ambito penalistico, infatti, da un lato l’art. 85 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e volere”, dall’altro con l’art. 97 c.p. prevede la non imputabilità di chi al momento della commissione del fatto non aveva compiuto i 14 anni. Alla luce dei principi illustrati è evidente che il Legislatore ha escluso l'imputabilità del minore di quattordici anni proprio perché è ragionevole pensare che questi, in ragione della sua giovanissima età, sia sfornito di detta capacità ma certamente non esclude che le conseguenze dannose comunque prodotte debbano trovare un ristoro. A tal proposito, si richiama un Disegno di Legge predisposto nel 2007 – poi stralciato - recante “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”. Tale provvedimento prevedeva una nuova figura delittuosa, ossia il reato di “atti persecutori”, che aveva quindi il compito di punire quelle condotte bullistiche costituite da minacce e molestie reiterate nel tempo, in modo assillante, che oggi non sono penalmente rilevanti. Con queste brevi considerazioni si evidenziano alcune delle criticità che il Legislatore incontrerebbe nella creazione di una nuova ipotesi di reato, quale il bullismo può rappresentare data l’estensione del fenomeno tra i giovani e i giovanissimi.

Fabio Di Marco, Alessandra Malaspina, Simona Testa     

*Avvocati del Foro di Roma


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La Giustizia, per grazia ricevuta

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOIn occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario in Vaticano si svelano i problemi della giustizia del piccolo Stato. Più processi in corso che abitanti: 1005 contro 455.

 

Con la relazione del “Promotore di Giustizia” Nicola Picardi si è aperto l’Anno giudiziario del Tribunale della Città del Vaticano.

Per la prima volta dopo 74 anni di attività, la cerimonia è avvenuta in forma pubblica. A rappresentare la magistratura italiana il Presidente di sezione della Corte di Cassazione Carbone, il Procuratore Generale della Cassazione Favara, il Presidente della Corte d’Appello Lo Turco, il Procuratore Generale della Corte dei Conti Apicella.

Non senza sorpresa si è appreso che il numero di procedimenti in corso nel piccolo Stato, 397 civili e 608 penali, è superiore al numero dei suoi abitanti, 455 in tutto. Questo perché gran parte delle infrazioni e delle richieste di giustizia provengono da turisti o comunque da persone estranee alla Città che accedono alla Basilica, agli spacci e al magazzino del Governatorato e che semplicemente commettono infrazioni al codice della strada.

Altro dato rilevante è la durata dei processi, che in Vaticano è biblica non meno che in Italia. A decidere nel doppio grado di giudizio che vi si svolge sono solo tre giudici (Dalla Torre, presidente, Bonnet e Marrone, giudici) e il Promotore di Giustizia, figura analoga per funzioni al nostro procuratore capo. Uno dei componenti del Tribunale, Marrone, svolge anche funzione di giudice unico. Per alleggerire il lavoro dei magistrati, Picardi auspica la devoluzione di molte delle funzioni attualmente svolte dal giudice unico al cosiddetto notario attuario, nonché un potenziamento dei supporti informatici, dal momento che gran parte delle attività d’ufficio vengono ancora svolte “a mano” dal cancelliere.

Positivo, però, il bilancio per quanto riguarda la collaborazione con le altre autorità giudiziarie ed in particolare con quelle italiane. Nel 2002 ci sono state ben 10 richieste di rogatorie internazionali, tutte concluse con piena soddisfazione dei magistrati che ne avevano fatto richiesta.

 

Raffaella De Angelis*

Avvocato del Foro di Roma

 


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