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Diritto

Il delitto di atti persecutori

Il reato di stalking.

 

Il legislatore con la Legge 23 Aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel codice penale, all’art. 612 bis, la nuova fattispecie del reato di “atti persecutori” uniformandosi, in tal modo a molti altri ordinamenti stranieri. La nuova fattispecie di stalking si individua nella condotta di colui che con minacce e molestie reiterate reca un pregiudizio, di carattere psicologico, alla persona offesa. A ben vedere la novella del legislatore non colma una lacuna legislativa, ma si limita a dare una disciplina più articolata e severa alla tutela del bene giuridico della c.d. “serenità psichica” già in precedenza protetto dalla fattispecie delittuosa delle minaccie (art. 612 c.p.) e da quella contravvenzionale della molestia o distrurbo alle persone (art. 660). La condotta tipica dello stalker è identificabile in un’arbitraria e reiterata intromissione nella vita della propria vittima, realizzata per il mezzo di comunicazioni indesiderate, quali telefonate, sms, lettere, biglietti, ovvero di contatti indesiderati, come pedinamenti, appostamenti e frequentazione dei medesimi luoghi. La mera reiterata condotta minacciosa o molesta, tuttavia, non è da sola sufficiente ad integrare la nuova fattispecie criminosa. Tale fattispecie richiede infatti il verificarsi di uno specifico evento in danno della vittima quale – a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura”; b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”; c) “costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”. Tuttavia la condotta dello stalker, anche in assenza dell’evento dannoso, qualora dovesse in concreto essere considerata idonea e diretta in modo non equivoco alla realizzazione dello stesso, potrà ragionevolmente comportare un riconoscimento della responsabilità penale a titolo di tentativo. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, tenuto conto della natura di reato abituale del delitto di atti persecutori, l’intenzione dovrà necessariamente travalicare la realizzazione dei singoli atti che compongono la condotta tipica, dovendosi necessariamente rivolgere alla esecuzione di un più complesso disegno criminoso. L’elemento psicologico, peraltro, non dovrà ricoprire esclusivamente la condotta tipica dell’agente, ma anche la realizzazione dell’evento dannoso prodottosi in capo alla persona offesa, con non poche difficoltà, in sede di giudizio, in ordine al raggiungimento della prova di tale specifico elemento. E di fatti, mentre in astratto sarà ben sostenibile la consapevolezza e volontà con la quale l’agente abbia posto in essere la propria condotta molesta o minatoria, ben più arduo sarà rintracciare elementi probatori idonei ad affermare che il medesimo abbia agito al fine di provocare nella propria vittima uno stato d’ansia, di paura per la propria o altrui incolumità, ovvero una modifica delle sue abitudini di vita. Il legislatore nell’introdurre il nuovo reato di stalking ha inoltre individuato alcune tipologie di soggetti deboli potenzialmente più esposti a subire la commissione di atti persecutori, cui vengono ricondotte alcune aggravanti speciali. In particolare il comma 2 dell’art. 612 bis prevede come circostanza aggravante il caso in cui il fatto sia commesso “dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. Il comma 3 prevede invece una tutela rafforzata per altri soggetti deboli quali minori, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità. Il legislatore, dunque, con la novella in materia di atti persecutori, e ancor più esplicitamente con l’individuazione di una serie di c.d. soggetti deboli ha messo in luce un fenomeno certo non nuovo, poiché già da tempo posto in evidenza dalla cronaca, ma spesso sottovalutato, provvedendo, al contemL’elemento psicologico, peraltro, non dovrà ricoprire esclusivamente la condotta tipica dell’agente, ma anche la realizzazione dell’evento dannoso prodottosi in capo alla persona offesa, con non poche difficoltà, in sede di giudizio, in ordine al raggiungimento della prova di tale specifico elemento. E di fatti, mentre in astratto sarà ben sostenibile la consapevolezza e volontà con la quale l’agente abbia posto in essere la propria condotta molesta o minatoria, ben più arduo sarà rintracciare elementi probatori idonei ad affermare che il medesimo abbia agito al fine di provocare nella propria vittima uno stato d’ansia, di paura per la propria o altrui incolumità, ovvero una modifica delle sue abitudini di vita. Il legislatore nell’introdurre il nuovo reato di stalking ha inoltre individuato alcune tipologie di soggetti deboli potenzialmente più esposti a subire la commissione di atti persecutori, cui vengono ricondotte alcune aggravanti speciali. In particolare il comma 2 dell’art. 612 bis prevede come circostanza aggravante il caso in cui il fatto sia commesso “dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. Il comma 3 prevede invece una tutela rafforzata per altri soggetti deboli quali minori, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità. Il legislatore, dunque, con la novella in materia di atti persecutori, e ancor più esplicitamente con l’individuazione di una serie di c.d. soggetti deboli ha messo in luce un fenomeno certo non nuovo, poiché già da tempo posto in evidenza dalla cronaca, ma spesso sottovalutato, provvedendo, al contempo a mettere l’Italia in linea con i più moderni ordinamenti penali stranieri.

 

Roberto Gallucci*

Avvocato del Foro di Roma  


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Analisi di una fattispecie del processo penale

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOPrescrizione e contestazioni dibattimentali.

 

Nel corso del processo penale, accade assai di frequente che, nello svilupparsi del dibattimento, l’Ufficio dell’Accusa proceda alla riformulazione dei capi d’imputazione, mediante – ad esempio - la contestazione di nuove circostanze aggravanti che comportino un aumento della pena superiore ad 1/3 (le cd. circostanze “ad effetto speciale”), determinando in tal modo – ai sensi dell’art. 157 c.p. – un nuovo (più lungo) termine di prescrizione del reato.

Esempio classico è quello della contestazione dell’aggravante, in materia di reati fallimentari, prevista dall’art. 219 r.d. 267/42, che determina un aumento della pena fino alla metà della sanzione contemplata dagli artt. 216 e ss. della stessa legge. In particolare, con riferimento a tale ipotesi di modifica dell’imputazione, appare opportuno soffermarsi su due distinti aspetti. Il primo concerne la contestazione di una circostanza aggravante fondata su elementi già noti e ampiamente valutati dalla Pubblica Accusa.

Il secondo, attiene ad una contestazione effettuata in epoca successiva al decorso del termine massimo di prescrizione del reato contestato. Ed invero, in relazione al primo punto, giova chiarire che, ai fini di una corretta applicazione degli artt. 516 e 517 c.p.p., è necessario che le contestazioni scaturiscano da conoscenze “sopravvenute” all’emissione del decreto che dispone il giudizio ed emergenti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Pertanto, la preesistenza al dibattimento delle aggravanti contestate (ad es., tornando all’ipotesi dei reati fallimentari, il danno patrimoniale di rilevante entità e la pluralità di azioni criminose) è palese laddove si consideri che la loro contestazione si fonda su documenti, come il numero di fatture ed il relativo importo, già in possesso dall’Accusa sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale. In presenza di siffatta situazione, il Pubblico Ministero non fa dunque altro che effettuare una mera rielaborazione di elementi già nella sua disponibilità, ponendo in essere con tale comportamento una vera e propria violazione della ratio della disciplina delle nuove contestazioni, le quali, presupponendo un corretto esercizio dell’azione penale, non possono rappresentare lo strumento per sanare patologie insite nell’errato esercizio dell’azione penale. Ne discende quindi che, in tale ipotesi, la contestazione fatta dal P.M. sia da considerarsi esorbitante (nonché irrituale) rispetto alla ratio del dettato normativo. Quanto, invece, al secondo punto, salvo qualche opinione dottrinale di segno opposto (Pisa), parrebbe esservi concordia nel senso di ritenere che - allorquando la prescrizione si sia già verificata in relazione alla contestazione originaria - debba pronunciarsi l'estinzione del reato la prescrizione.

In altri termini, anche a nostro parere, la prescrizione – in una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto - opererebbe come una saetta (quam sagitta): nel momento in cui essa si verifica deve essere dichiarata, a nulla valendo eventuali contestazioni, successive all’originario decorso del termine prescrizionale. A favore di tale conclusione parrebbero peraltro militare sia il dettato normativo che la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, fra le fonti normative, depongono, in particolare, l’art. 183 c.p., che prevede che “le cause di estinzione del reato [...] operano nel momento in cui esse intervengono”, nonché l’art. 129 c.p.p., ai sensi del quale “il giudice, il quale riconosce [...] che il reato è estinto lo dichiara d’ufficio con sentenza”.

Anche l’orientamento giurisprudenziale si pone perfettamente in linea con quanto sin qui chiarito, laddove si statuisce che “non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fattoreato” (Cass. pen., 03.11.87).

Ed invero, secondo la Corte, tale conclusione si impone anche in ragione della “natura costitutiva” della contestazione dell'accusa.

Pertanto – parafrasando il ragionamento del Giudice di legittimità - quando la prescrizione si sia già verificata in relazione alla contestazione originaria, non potrebbe esservi altra soluzione che una pronunzia di non doversi procedere per estinzione del reato, non potendo valere la contestazione di altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.

 

Francesco Salamone*

DOTTORANDO DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA E CULTORE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI REGGIO EMILIA


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Organismi geneticamente modificati

Il Consiglio di Stato dà via libera alla coltivazione.

 

Il Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 183 del 19 gennaio 2010, ha dato il via libera alla coltivazione di colture geneticamente modificate già autorizzate dalla Unione Europea.

La normativa prevedeva che l’autorizzazione avrebbe potuto essere avviata solo a seguito della predisposizione da parte delle regioni dei cosiddetti “piani di coesistenza”. Così decidendo, il Consiglio di Stato, partendo da una fattispecie che riguardava il solo mais, ha consentito la coltivazione di tutte le varietà geneticamente modificate, autorizzate dall’Unione Europea ed ha dunque fatto cessare la annosa moratoria attuata in conformità con il principio di precauzione.

La decisione è originata da un ricorso presentato da un agricoltore, vicepresidente di una associazione di agricoltori favorevoli allo sviluppo delle biotecnologie.

Il ricorso al Consiglio di Stato nasceva dal diniego dell’autorizzazione alla semina di mais OGM da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

La tematica della applicazione della ingegneria al Vivente si erige a portata universale, inducendo ad una necessaria crasi integrativa tra Scienza ed Etica, che non possono, alla luce delle recenti scoperte ed applicazioni della Ricerca, continuare a scorrere su piani paralleli, se si vuole riconoscere il Principio della Responsabilità dell’Uomo nei confronti dell’Ambiente.

La questione degli OGM è senza dubbio una tra le realtà più discusse nel nuovo millennio. I nostri cibi, la nostra aria, la nostra terra sopravvivono a secoli di lotta frenetica contro un’evoluzione imposta dall’uomo.

Difficilmente ci soffermiamo su ciò che mangiamo.

Ormai nutrirsi è diventato un automatismo, generando una fattuale indifferenza nei confronti di una scelta dei prodotti agricoli che invece dovrebbe essere accurata, senza considerare quelle che possono essere le conseguenze sul nostro organismo e sul nostro ambiente.

L’utilizzo degli OGM in impiego confinato, dapprima ai soli fini di ricerca scientifica, poi l’emissione in campo aperto, sino alla immissione in commercio dei prodotti costituiti da OGM o contenenti OGM è divenuto prassi di sistema.

Oggi gli Organismi Geneticamente Modificati sono rinvenibili in prodotti finiti in commercio, ordinariamente presenti sui nostri deschi o utilizzati quali mangimi per animali poi destinati all’alimentazione umana.

Di recente la normativa comunitaria ha introdotto con Regolamento la necessità per gli Stati membri di attuare il metodo della “coesistenza dei sistemi convenzionali, biologici e OGM”, inducendo una rivoluzione nell’assetto del mondo agricolo.

Ma si perde di vista la necessità di preservare l’unicità del patrimonio dei prodotti tipici, o protetti da marchi, l’esigenza di consentire al consumatore finale la scelta se prediligere prodotti biologici, tratti dall’agricoltura convenzionale o derivati da OGM.

Si legge sistematicamente nei preamboli e nei considerando della normativa europea un appello alla somma accortezza per la tutela della salute umana ed animale e dell’ambiente: così l’appello si rinviene nelle norme impositive dell’obbligo di etichettatura, nelle norme aventi ad oggetto la brevettabilità del vivente, in tutte quelle procedure di allerta dettate in caso si manifestino pericoli difficilmente arginabili, nel regime di sanzioni penali comminate, sino alla previsione della “clausola di salvaguardia” adottabile da parte di ciascuno degli Stato membri, in caso si paventi un rischio potenziale.

Credo occorra una prudenza peculiare per attuare il principio di precauzione, legge comunitaria e nazionale, che obbliga a sospendere le attività nel caso si paventi un rischio per la salute o l’ambiente, allo stesso grado dei casi di pericolo presunto in astratto previsti dal codice penale italiano.

 

Francesca Romana Fragale*

AVV. PENALISTA,

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE "FUTURO SOSTENIBILE".

         MEMBRO DELLA CAMERA PENALE DI ROMA       


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Rifiuti: sistema di tracciabilità

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOUn passo in avanti nella repressione dei reati contro l’ambiente

In tema di gestione  smaltimento dei rifiuti, una delle novità di maggiore interesse degli ultimi anni è certamente rappresentata dall’introduzione, con il D.M. 17.12.09, del c.d. “S.I.S.T.RI.” .
Con l’acronimo S.I.S.T.R.I. ci si riferisce ad un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, avente come scopo istituzionale quello di garantire – attraverso una maggiore informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti – un maggiore controllo nel campo della movimentazione dei rifiuti speciali nonché, per quanto concerne la Regione Campania, anche dei rifiuti urbani.
Come sottolineato da più parti, diverse sono le innovazioni introdotte dal S.I.S.T.R.I., anche se la maggiore – quantomeno a nostro avviso – è rappresentata dal “rivoluzionario” passaggio da un sistema di tracciabilità dei rifiuti di tipo cartaceo ad un sistema prevalentemente digitale e tecnologicamente avanzato.
“Rivoluzione”, quella del S.I.S.T.R.I, che, come tutti i cambiamenti strutturali, porta con sé numerosi (e non sempre facilmente risolvibili) interrogativi e dubbi interpretativi.
Fra di essi, il primo “nodo” da sciogliere potrebbe essere quello dell’individuazione, per un verso, dei soggetti ai quali spetta la gestione del S.I.S.T.R.I. e, per altro verso, di quelli che, per legge, sono tenuti ad aderire a tale sistema.
Con riferimento alla gestione del S.I.S.T.R.I., la normativa di settore prevede che il sistema venga gestito, oltre che dal Ministero dell’Ambiente, dall’Arma dei Carabinieri, per mezzo del Nucleo per la Tutela Ambientale. Funzioni di ausilio all’Arma saranno svolte anche dall’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dall’Albo nazionale dei Gestori ambientali nonché dalle Camere di Commercio.
Quanto, invece, alle categorie tenute ad aderire al S.I.S.T.R.I., la norma di riferimento è certamente l’art. 1 del D.M. 17.12.09, che individua tre distinte categorie di soggetti: quelli tenuti ad aderire al sistema “coattivamente”; quelli che possono aderire al sistema “su domanda”; ed, infine, quelli che possono aderire al sistema soltanto “a partire” dal duecento-decimo giorno della data di pubblicazione del D.M. .
Sul punto, la normativa succitata prevede altresì che un’impresa rientri nella prima, nella seconda, nella terza categoria sulla base di diversi criteri, fra i quali – quello più rilevante – è certamente quello relativo al numero di dipendenti del’impresa.
A tal fine, dovranno essere presi in considerazione i dipendenti relativi all’anno precedente a quello della comunicazione dei dati al sistema. Nel computo dei dipendenti dovranno inoltre essere presi in considerazione sia i dipendenti assunti a tempo pieno sia quelli in cassa integrazione.
E’ inoltre opportuno richiamare l’attenzione su quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, che, nella sua ultima bozza, prevede delle apposite sanzioni nei confronti di coloro i quali violino gli obblighi di registrazione e comunicazione previsti in materia di S.I.S.T.R.I. .
Individuati i soggetti tenuti, obbligatoriamente o su base volontaria, ad aderire al S.I.S.T.R.I., appare adesso opportuno soffermarsi sulle principali innovazioni introdotte dal sistema.
Fra di esse, è bene ricordarne soprattutto tre: 1) la conoscibilità – pressoché in tempo reale – dei dati inseriti nel sistema;  2) la riduzione dei costi gravanti sulle imprese. Anche la riduzione dei costi rappresenta una conseguenza diretta della digitalizzazione del sistema: una “filiera digitalizzata” ha meno costi rispetto ad una “filiera cartacea”; 3) la maggiore celerità negli adempimenti e semplificazione dell’iter burocratico/amministrativo.
Strettamente connessa alla digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti è l’introduzione della cd.  “scheda S.I.S.T.R.I.”. Con tale termine si fa riferimento ad un documento, di tipo elettronico, formato da diverse sezioni, alla cui compilazione sono preposti soggetti differenti individuati dalla normativa di dettaglio.
Sotto profilo eminentemente pratico, la normativa di settore subordina l’accesso al S.I.S.T.R.I. alla consegna agli utenti (a) di un dispositivo per l’accesso in sicurezza al sistema informatico (cd. “dispositivo USB”), (aa) di un dispositivo elettronico destinato ad essere installato all’interno dei veicoli che trasportano rifiuti (cd. “dispositivo black box”) ed, infine, (aaa) di diverse apparecchiature di sicurezza dirette a monitorare l’ingresso e l’uscita dei veicoli dagli impianti di discarica.
In merito a tali dispositivi, è bene chiarire che ciascun operatore potrà richiedere un dispositivo USB per ogni unità locale.
Al solo fine di sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi, giova altresì precisare – con specifico riferimento ai trasportatori di rifiuti - che i dispositivi elettronici si riferiscono alla targa dell’autoveicolo e non alla persona fisica addetta al trasporto.
Per l’effetto, sarà ben possibile cambiare la persona fisica del trasportatore senza necessita di dotare il “nuovo” trasportatore (inteso come persona fisica) di un apposito dispositivo elettronico.
Per quanto concerne, invece, i costi a carico dei soggetti che aderiscono al S.I.S.T.R.I., il D.M. ha introdotto il versamento di un contributo, da parte degli aderenti al sistema, finalizzato a coprire i costi necessari alla costituzione ed al funzionamento del S.I.S.T.R.I. .
L’ammontare di tale contributo, al cui pagamento è subordinata la consegna dei dispositivi USB e delle black box, è determinato sulla base di diversi criteri, quali (i) la quantità di rifiuti “gestiti”, (ii) la tipologia dei rifiuti, (iii) la dimensione dell’impresa.
Il contributo, che va calcolato in relazione a ciascuna unità locale e che potrà essere versato presso gli sportelli postali o quelli bancari (nonché presso la Tesoreria provinciale dello Stato), andrà versato entro il 31 Gennaio di ogni anno e si riferisce all’anno solare di competenza.
In conclusione, esaminati – seppur brevemente - i tratti di maggiore novità del S.I.ST.R.I., a nostro avviso, sulla base di quanto sopra evidenziato, appare evidente che la messa “a regime” del S.I.S.T.R.I. potrà rappresentare una vera e propria “rivoluzione” nel campo della tracciabilità dei rifiuti, con indiscutibili vantaggi non solo per gli operatori di settore in termini di semplificazione delle loro attività professionali ma anche per le Forze dell’Ordine nell’attività di repressione dei sempre più diffusi illeciti penali connessi alla “gestione” dei rifiuti.
Tuttavia - allo scopo di evitare che S.I.S.T.R.I. non rimanga una bellissima “tigre di carta” – appare auspicabile un potenziamento dell’azione, da parte delle Istituzioni e dei privati, volta a superare i dubbi e gli scetticismi sul S.I.S.T.R.I., determinati - per la gran parte - unicamente delle difficoltà interpretative della disciplina di settore, molto tecnica ed a tratti - addirittura - “criptica” per gli stessi operatori.

Avv. Prof. Francesco Emanuele Salamone*

Avvocato del Foro di Roma e docente presso l’Università della Tuscia

 


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Il rapporto tra l'uomo e l'informatica

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLODivagazione sulle strutture informatiche del tribunale e relativi vantaggi

 

 

Divagazione sulle strutture informatiche del tribunale e sui vantaggi che queste possono dare come tessere di quel mosaico che domani dovrà essere un mondo migliore.

Questa è l’utopia: rideterminare l’uso delle tecniche nel programma dell’era dell’acquario. Oggi non c’è luogo per l’utopia se non nel pensiero vincente ed è l’era del matrimonio necessario tra una buona scienza e le sue innovazioni figlie di un’etica vincente.

Nei limiti del diritto applicato in concreto nel Nuovo Ordine Mondiale. Platone nella “ Repubblica “diceva che compito della filosofia è quello di dare sapere, altrimenti è inutile.

Oggi la filosofia per farlo abbraccia la scienza.

Naturalmente mantenendo il quadro che dà senso al percorso dell’umanità. L’informatica sta invadendo i territori della giustizia perché il processo possa recuperare, nei tempi brevi del virtuale, un risultato di certezza utile alla economia dei rapporti sociali.

L’iter e lo schema delle procedure, alleggerite dalle sovrabbondanze di antichi rituali cartacei, è un territorio nuovo sul quale dovrebbe navigare la Giustizia.

In parallelo infatti, se fosse riequilibrato il rapporto tra queste semplificazioni (l’hard) e gli operatori del servizio (giudici, avvocati, funzionari dipendenti dall’organismo giustizia tutti), gli utenti e i cittadini riconoscerebbero, nello svolgimento e nell’esaurimento dei processi, la Polis.

Quella che l’opinione pubblica vorrebbe nel vivere comune rimotivato con buona salute (sanità) anche della cultura (scuola).

La società si incardina e vive in queste tre funzioni: la legge, la salute, la cultura.

Nell’induzione di queste proposizioni vorremmo ricavare la deduzione (la reductio ad unum), impossibile sino a quando la mole dei processi sarà tale da ingorgare il normale rapporto sociale della società.

In definitiva sarà sempre in evidenza, percepito come tale, solo un rapporto di informazione automatica (informatica: quella che non riscalda il cuore) per i cittadini ostacolati nel vivere civile nella città.

Quante tonnellate di carte riemergono dal ritardo di riequilibrio che si svolge, ad esempio, a Roma, tra le parti sociali?

Ricchi e poveri sono, su fronti opposti ma omologati dai media, nella frana delle dinamiche economiche che non torneranno umane se non riequilibrando quella bilancia che è ben figurata nelle aule del tribunale. Così, analizzato il problema,quello della organizzazione e funzionamento della Giustizia, ed, a caduta, le connessioni possibili per un riordino della società, dobbiamo prendere atto della necessità della totale rielaborazione del quadro.

Questo è innestato nelle accelerazioni dei tempi virtuali che sconfessano gli equilibri culturali e antropologici della Polis. L’uomo è condizione condizionato dei cambiamenti che vive nella società ed allora deve rimodellare le priorità di intervento risalendo alle radici del problema che è l’uomo sociale. Questo è “elementare” direbbe Sherlock Holmes a Watson.

Allora nuovi paradigmi devono regolare il progresso delle civiltà secondo i tempi e i luoghi dell’oggi in cui ogni innovazione deve vivere nella filosofia del sapere.

La reductio ad unum degli statuti delle religioni, delle costituzioni degli stati, può essere, pur nelle articolazioni diverse come è legge di vita, nella rifondazione di quel principio ineludibile del diritto di ogni cittadino del mondo, nel pianeta globale dell’oggi, di avere concreta giustizia nella sapienza di una nuova cultura. Oltre la violenza degli antagonismi che ha come traguardo solo Hiroscima.

Piccoli passi di corrispondenza appaiono all’orizzonte nella attuazione di principi e leggi dove può, nello specifico, essere fattuale la difesa dei più deboli, i menodotati, i malati, i vecchi ed anche la speranza non ci deve lasciare se vediamo tornare al sole 33 minatori persi a settecento metri di profondità.

Giovanni Lombardi*

AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

WWW.VIAPANISPERNA.COM

 

 

 


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