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Riforme

Esame di Stato: addio ai codici

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOProfessione avvocato: anno nuovo vita nuova. Cari amici e cari lettori, ritorno a scrivere dopo tanto tempo. E' iniziato il nuovo anno, il 2014, e come ogni inizio di nuovo anno, agli auguri reciprocamente scambiati si accompagnano sempre speranze che sia un anno se non migliore, quantomeno diverso dal precedente che, per qualunque motivo, si presenta sempre peggiore del successivo. E' noto a tutti il periodo di grande crisi a 360 gradi che attraversa l'Italia e, per restare in tema, è proprio per il nostro bel Paese che il 2013 è stato un anno "da dimenticare". La ventata di aria nuova che accompagna il nuovo anno, si ripercuote su tutto e, a quanto pare, anche sulla professione forense, anche essa sofferente nello scorso 2013. In questa occasione desidero, non affrontare discorsi noti a tutti come la scorsa Riforma Forense, le novità sulla iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense e quant'altro, bensì su una notizia che mi domando quanto abbia effettivamente in sé la cd. "aria nuova". Come noto, con l'approvazione della legge sulla Riforma Forense, è stato presagito un "nuovo esame di stato scritto" per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato: l'eliminazione dei codici commentati e la loro sostituzione definitiva, in sede di esame, con i codici cd. "secchi" ovvero privi dei commenti giurisprudenziali. La norma transitoria di cui all'articolo 49 prevede, tuttavia, che per due sessioni, dunque lo scorso 2013 e il 2014, le prove si svolgano ancora con il vecchio regime e, dunque, con la possibilità di utilizzare ancora i codici commentati dalla giurisprudenza. Ergo, il 2014, secondo il quadro disegnato, dovrebbe essere l'ultima sessione in cui è consentito affrontare l'esame scritto con il supporto tecnico dei codici commentati. Come direbbe qualcuno, la domanda sorge spontanea: questa sarebbe una novità utile per la formazione all'esercizio della professione forense "di qualità"? Qualcuno potrebbe rispondere che è come il metodo del bastone e della carota, accontentare alcuni e meno altri. In ogni caso l'impressione è sempre la stessa: ci si dimentica che l'esame di stato per l'acquisizione del titolo di avvocato non è un concorso, all'esito del quale, una volta superato, si ottiene un posto di lavoro, ma è, come dice la parola stessa, una abilitazione e, in quanto tale, tutte le modifiche che si progettano dovrebbero tenere presente questo "piccolo" particolare, che fa la differenza. Certo, non è questa la sede per giudicare o valutare una scelta del genere ma, in finale, ci si chiede se con questa ennesimo cambiamento, nel 2015, a questo punto, si potrà davvero dire, per l'avvocatura italiana, anno nuovo vita nuova! Al di di tutto, Buon Anno a tutti voi.

Paola Tullio

Avvocato del foro di Roma

Addetto Stampa di Avvocati della Tavola Rotonda


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Decreti: quelli ingiuntivi e quelli del "fare"

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOSono anni che l'Avvocatura protesta e biasima per le conclamate inefficienze della Giustizia civile. Tutto inutile. L'efficientamento propostoci dal Ministero ha sinora partorito soltanto il famigerato programma di revisione della geografia giudiziaria, adottato in adempimento della delega contenuta dalla legge 148/2011 ed incentrato sull'abolizione di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali, sulla riduzione degli Uffici del Giudice di Pace e sul taglio di molti Tribunali e Procure. Perché si corresse ai ripari non sono bastate le angosciose grida di dolore dell'Avvocatura ma é bastata l'influente richiamo con cui la Banca d'Italia ha stimato la perdita attribuibile alla lentezza della Giustizia civile: circa 16 miliardi di euro all'anno (pari sostanzialmente ad un punto del Pil nazionale). Memore del fatto che il Centro Studi di Confindustria avesse calcolato come una riduzione di appena 50 giorni nella durata media dei processi aggiungerebbe alle finanze nazionali circa 14 miliardi al Pil, l'Esecutivo in carica ha disposto che ai decreti ingiuntivi notificati dopo il 22 giugno scorso si applichino norme finalizzate a rendere più rapide le decisioni sulla esecuzione provvisoria. L'articolo 78 del Decreto del Fare (69/13) interviene sull'articolo 645 comma 2 del Codice di Procedura Civile, disponendo che, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, l'udienza di prima comparizione abbia luogo non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo ipotizzato dal codice di rito. Il Decreto del Fare ha inoltre riformato l'articolo 648 del Codice di rito civile, stabilendo che il giudice debba decidere subito, nella prima udienza, se concedere o meno la provvisoria esecuzione ai decreti ingiuntivi. Trascorso giugno e luglio, a mezz'agosto, nella canicola più asfissiante, tali disposizioni sono state integralmente confermate in sede di conversione in legge, nella ovvia convinzione che saranno –solo per ciò- più rapidi i tempi processuali delle opposizioni ai decreti ingiuntivi e tutto questo grazie soltanto alla decisione più immediata sulla esecuzione provvisoria delle ingiunzioni. Soffermiamoci, adesso, a fare bene i conti: se il codice di procedura civile impone che l'opponente assegni all'attore –per comparire in Tribunale- un termine minimo di novanta giorni, è ipotizzabile che il rispetto della nuova norma imponga al Giudice di esprimere la propria decisione non oltre il decorso di centoventi giorni. Ciò significa ben quattro mesi dopo l'opposizione (sempre chè il termine non si dilati a cento sessantacinque giorni -cinque mesi e mezzo- per effetto delle ferie giudiziarie). E allora? Questa la chiamiamo rapidità? L'iniziativa governativa può essere anche lodevole ma appare evidentemente deludente. Donatella Ferranti (presidente della commissione Giustizia della Camera) ci ha ricordato che "oggi l'Italia é al 158° posto nel mondo per l'indice di efficienza di recupero del credito a causa di tempi lunghi" della Giustizia. Eppure, l'accelerazione processuale che ci si auspica di perseguire con le suddette norme non appare né significativa, né tantomento soddisfacente. Diciamolo: siamo stufi di "norme-burla", strombazzate con grande enfasi ma di nessun contenuto concreto. Abbiamo già assistito alle nefaste derive rottamatorie che i "filtri" (in appello e nel processo di cassazione) vanno manifestando, senza costituire idoneo argine alla domanda di giustizia della popolazione se non per il tramite del disdicevole innalzamento dei costi imposto ad imprese e cittadini mediante costanti aumenti delle tasse (i contributi unificati) richieste per accedere al "servizio Giustizia". Ben altre soluzioni necessitano. "Chiediamo alla politica di fare una rinuncia importante per il bene del Paese. Non vuole essere una provocazione ma una proposta concreta: rinunciare al finanziamento ai partiti e investire queste ingenti e importantissime risorse nella giustizia e nelle carceri", avevano tuonato taluni Magistrati. Inviti inascoltati. E questo Esecutivo "di larghe intese" cosa propone? Solo l'ipocrita accelerazione dell'articolo 78? Davvero troppo poco. Come Cicerone, verrebbe davvero da proferire "Quousque tandem abutere... ...patientia nostra?"

Alessandro Graziani

Avvocato del Foro di Roma


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Dal processo telematico al processo ordinario

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOGli Avvocati sono tanti. È una storia vecchia. Però, nessuno si sofferma a considerare quanto contributo danno gli Avvocati al PIL nazionale, anche movimentando flussi finanziari dai quali attinge risorsa un variegato "indotto" nel quale spicca proprio la figura dello Stato. Ciò è confermato anche dal fatto che una considerevole componente dei flussi finanziari che l'Avvocatura muove è costituita proprio dai pagamenti che ogni Avvocato incassa dal proprio cliente per riversarlo all'Amministrazione sotto forma di contributo unificato atti giudiziari (introdotto dal testo unico in materia di spese di giustizia, il D.P.R. 115/02), di diritti di cancelleria e di marche da bollo. Nell'attuale prassi, gli avvocati provvedono a tali versamenti mediante acquisto di "marche Lottomatica" presso rivendite di generi di monopoli, nel mentre si osserva che non sono affatto praticate dagli avvocati le alternative (modello F24 pagato per tramite bancario, ecc.) consentite dalla normativa per effettuare tali pagamenti. Nell'ambito della perseguita finalità di digitalizzazione e dematerializzazione delle attività processuali, sono state ormai favorevolmente avviate le esperienze del Processo Telematico, che hanno già manifestano le migliori evoluzioni nei settori giudiziari civile, amministrativo e tributario. Tale contesto ha costituito il proficuo "brodo di coltura" delle norme introdotte con il Decreto Legge 179/12, inerenti proprio la giustizia digitale ed i pagamenti telematici. Ciò ha sviluppato l'esigenza di consentire alla platea degli avvocati l'opportunità di fruire di forme di pagamento telematico che possano interfacciarsi direttamente con gli applicativi che gestiscono le risorse del Processo Telematico. La risorsa costituita dai pagamenti telematici ha già acquisito consistenza nell'ambito giudiziario civile, nel cui contesto é stata da tempo portata a termine -con successo- la sperimentazione e ne é stata avviata l'utilizzazione circoscritta, tuttavia, ai soli processi intrapresi secondo le modalità del Processo Telematico. È tuttavia ragionevole ritenere che il sistema dei pagamenti telematici verrà presto esteso a tutti gli ambiti processuali del settore civile e poi dilatato anche ai residui contesti del processo amministrativo e tributario. Ciò ha stimolato l'interesse degli operatori del mondo bancario (Unicredit e Bancoposta) e dei servizi forensi (Lextel), i quali si sono fortemente impegnati a fungere da "apripista", nella legittima aspettativa di radicare così il proprio posizionamento in rapporto a quel segmento di utenza interessato a tale genere di servizi. Insomma, dobbiamo crederci: anche nei pagamenti, l'avvocato telematico è già realtà!

Alessandro Graziani

Avvocato del Foro di Roma


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Avvocatura: una proposta per la rinascita

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOSe una legge non è oggetto di scienza è tuttavia un fatto nella storia e nei rapporti di forza all'interno della dialettica degli interessi. La domanda è, se non si vuole restare rinchiusi nella logica di Amleto; che fare?! Quali battaglie combattere e con quali alleati? Le analisi sulla dinamica socio-economica delle professioni, il sottoscritto le l'ha già fatta ed esposta: la società di massa, con l'espansione della domanda di tutela la delega di funzioni di uno Stato Nazionale, le nuove asimmetrie di conoscenza, la giustizia seriale, i bacini di domanda giudiziaria, la categoria delle tutele come sovra ordinante ogni forma di soluzione del conflitto: l'impoverimento economico e culturale, e fortunatamente, ampliate, migliorate ed approfondita da Colleghi sono entrate nel loro patrimonio cognitivo (anche se non è elegante mi cito: relazione al XXVI° Congresso Nazionale di Napoli "Avvocatura ed Enti locali"; XXVII° Congresso Nazionale di Firenze "L'Avvocatura nella società tecnologica"; 3° Conferenza Nazionale di Firenze "La Sfida dell'Avvocatura tra mercato e società civile"; 4° Conferenza Nazionale di Napoli "Modelli per un federalismo partecipato". Se non più reperibili presso l'OUA richiederli all'autore presso l'indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ). Il punto nodale della crisi, e quindi il punto di partenza, deve essere individuato nella natura complessa dell'attività professionale così, come nel concreto - norme e prassi - realizzata nell'ordinamento e cioè nella commistione in un unico soggetto ed in unico ordinamento professionale di una funzione pubblica e di un'attività privata. L'esistenza di questa dicotomia percorre l'intera relazione che tende appunto a dimostrare come da un lato si sia accentuata la funzione pubblicistica nell'ambito della delega di funzioni pubbliche, che lo Stato via via non è più in grado di soddisfare; e dall'altro, sotto la spinta di poteri antagonisti e della crisi economia vi sia accentuata la componente privatistica dell'attività professionale sempre più assimilata, stante a mancanza di espresse riserve, attività reperibili su libero mercato. A riprova della fondatezza della tesi, e non volendo vestire penne di pavone, riporterò pedissequamente quanto scritto sul punto varrà la pena di citare V. Olgiati (in Tousuijn op. cit. pag. 97 s.s.: "La questione professionale"): "Il professionista legale - in quanto libero professionista - si trova pertanto nella ambigua posizione di chi, disponendo di talune guarentigie e di una sorta di privilegio, è pur soggetto ai limiti ed alle obbligazioni, sociali e giuridiche, che e derivano. D'altra parte in Italia il professionalismo legale presenta anche un'altra ambivalenza di fondo: la sovrapposizione di elementi pubblicistici e privatistici inerenti sia alla struttura, sia alla funzione dell'attività svolta". Sottolineo che il testo è del 1987; risale a 25 anni fa. L'ordinamento forense non appare quindi, e non è neppure suo compito, strutturato a risolvere questa lacerazione che è invece propria dell'attività professionale nella sua dinamica. Il sistema in generale va dunque riportato in equilibrio sia sul fronte dell'incremento della funzione pubblica delegata sia su quello dell'attività a vocazione privata. Sotto il profilo della funzione pubblica, il primo impegno deve essere quello di chiedere la riforma dei Consigli giudiziari su basi paritetiche quale punto di condivisione dell'organizzazione della giustizia come servizio; efficienza, razionalità, economicità e ritorno delle risorse sul distretto che le produce; eliminazione delle asimmetrie tra la giustizia civile e quelle di commercio. Questa la funzione sociale dell'Avvocatura nel processo altro che le funzioni ancillari sin ora delegate!. L'altro profilo necessita di un impegno più articolato e gravoso; quello di riequilibrare l'offerta con la domanda di giustizia; è da qui che nasce il recupero del consenso sociale e la possibilità di redditi adeguati "all'importanza dell'opera e al decorso della professione" (art. 2233, 2° c.c.). Dal lato dell'offerta questa è ormai sovra-dimensionata alla domanda e l'esplodere del numero ha vanificato anche quelle camere di compensazione che erano la difesa di ufficio ed il patrocinio dei non abbienti. Le modificazioni sociali con la ristrutturazione dello stato e delle imprese, avevano già ristretto il mercato del lavoro professionale, alluvionando le professioni di altrimenti potenziali, sia detto senza ironia o disprezzo, ottimi funzionari di banca o dello stato, giuristi d'impresa ecc....Peraltro via via dequalificati dalla insufficienza del cursus scolastico ed universitario. Dal punto di vista della domanda questa ha subito una evidente espansione, ma in quanto domanda di massa e seriale (i due termini esprimono però realtà diverse). Sono gli small claims che malgrado l'inesistente risposta dell'ordinamento - vedi il fallimento delle class actions all'italiana - hanno tuttavia garantito un minimo di attività; ma hanno anche "intasato" gli ordinari canali della giurisdizione pubblica. La crisi economica come già detto ha però ulteriormente ristretto l'area della domanda, specie nel settore per così dire "medio" con la crisi dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, dell'attività edilizia e con gli assurdi gravami fiscali sulla proprietà e sui risparmi. Il vulnus non è soltanto valutabile in termini economici ma anche in termini sociali poiché inefficienza del sistema giustizia, a fronte della detta crisi induce i cittadini a relinquere la tutela dei propri diritti. Ma dal punto di vista professionale, che qui ci riguarda, appare evidente che l'attività dell'Avvocato sia nella funzione pubblica che nella parte privata non trova allo stato idonea ed armonica regolamentazione; questa sconta, come la dignità ed il rango dell'ufficio pubblico richiedono l'applicazione delle regole di questi munera proprie non solo nell'attività non riservata, ma addirittura nella qualità della vita privata (canone 56, I, 1), l'unicità di regole disegnate esclusivamente sulla funzione pubblica. L'ampliamento della domanda passa quindi dal recupero dei diritti e degli interessi relitti, dai cittadini ma impone una modificazione dell'agire professionale non più vocato prevalentemente alla giurisdizione pubblica, ma all'ampliamento delle tutele, intese come modalità di risoluzione dei conflitti, realizzate con procedure gestite da Avvocati liberi, autonomi e indipendenti, appositamente formati e deontologicamente garantiti; diffuse e in convenzione con corpi e territori. Per esemplificare garante del contribuente, difensore civico in funzione mediatrice, ampliamento della mediazione penale e familiare; poli-ambulatori del diritto, ampliamento del patrocinio dei soggetti in crisi economica; acquisizione di funzioni di garanzia o di supplenza per gli enti territoriali minori ecc... Basta non chiudersi in torri d'avorio o dire sempre no "a prescindere". Per esemplificare il problema riguarda i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione all'interno dello studio; il regime fiscale e finanziario, il delicatissimo problema della valutazione dello studio professionale come patrimonio il suo avviamento e la sua circolazione (tema che se non risolto sarà destinato a creare non poche turbative nelle attività associate). La stessa struttura della tariffa ormai non può prescindere dall'essere meglio strutturata in relazione alle due tipologie di attività. Anche le regole della concorrenza, peraltro già derogabili proprio in virtù della norma europea, hanno bisogno di essere diversamente articolate. In breve occorre riscrivere il capo II, del titolo III, del libro V del c.c., sostituendolo con un vero e proprio "Statuto dell'Avvocato" che appare l'unico strumento in grado di equilibrare le due tipologie di attività svolte dall'Avvocato senza dover pagare un prezzo troppo alto alla funzione pubblica. Lo Statuto dell'Avvocato è anche funzionale confermandone la funzione di avanguardia, allo "Statuto delle professioni", strumento per la ricostituzione del ceto medio. A cavallo fra le due istanze si pone la richiesta al Governo e, alle Regioni ed agli atri Enti pubblici, per quanto di loro competenza di garantire i fondi e le strutture per una selezione meritocratica; che privilegi la qualità e l'attitudine dei soggetti vocati alla professione in condizioni di parità reale, quel che ne sia la situazione di partenza in attuazione del precetto costituzionale. Per chiudere l'Avvocatura deve richiedere ai propri organi istituzionali una campagna di informazione in ogni modo e sede opportuna per chiarire ai cittadini come l'Avvocatura non meriti l'accusa di essere una corporazione chiusa ed insensibile e che chiarisca al volgo ed all'inclita come la sua funzione sociale meriti rispetto e non possa essere lasciata alla mercè di poteri antagonisti che scaricano in realtà le loro esigenze di ottimizzazione del profitto sulla cittadinanza con il mezzo e la scusa della inefficienza della giustizia. Per esemplificare e chiudere non posso non ricordare come proprio il nostro Pres. Alpa abbia redatto un dotto saggio dal titolo "Il costo dei servizi legali" (Contratto e Impresa, 2008, pag. 200 seguito da altro di egual tema di G. Carriero) che però è rimasto nel circuito dei pochi lettori così vanificando la puntuale dimostrazione che è falso l'assioma che servizi legali costituiscano un costo bruto per le imprese e non piuttosto un fattore positivo per la produzione. Ovviamente il costo dei servizi legali e cosa tutt'affatto diversa dalle disfunzioni della macchina amministrativa della giustizia. Con questa terza puntata si chiude la mia analisi della nuova legge professionale, con una proposta non futuribile ed astratta, ma concreta e realizzabile in tempi bevi sulla quale mi aspetto che i Colleghi aprano un fecondo dibattito. Viva l'Avvocatura.

Roberto Zazza*

Avvocato del Foro di Roma

Presidente Forum delle Professioni


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Habemus legem

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOE' tempo di conclave. Dunque anche l'Avvocatura dall'alto del Palazzaccio o dall'ultimo piano di Via Arenula potrebbe proclamare: Nuntio vobis gaudium magnum, habemus legem advocatorum. Solo che, letta la legge, di gaudio ne resta poco. E' un fritto misto della vecchia Legge Professionale del 1933 e del Codice Deontologico. Contiene solenni proclamazioni ma nessuna disposizione che consenta all'Avvocatura Italiana di uscire dalla morta gora in cui è sprofondata. A giudicare dalla impazienza con la quale era stata sollecitata e attesa, a giudicare dalla precipitosa approvazione a fine legislatura, sembrava dover risolvere tutti i problemi - tanti - della Avvocatura e per riflesso molte insufficienze - tantissime - della giustizia. Invece ha completato e confermato il quadro del totale disinteresse della classe politica per il funzionamento della giustizia e, nello specifico, dell'avvocatura la cui capacità operativa è, nello stato di diritto, presupposto necessario e ineludibile del funzionamento del sistema. Niente di nuovo nel testo che, dopo ottanta anni dal lontano 1933, si presenta con pretese di innovazione; nulla per la valorizzazione della professione più importante in democrazia. Ecco il quadro. Riduzione del tirocinio così da aumentare l'affollamento degli Albi; apertura alla pubblicità forense così da aumentare la confusione a danno della utenza; riserva di assistenza legale stragiudiziale agli avvocati di dubbia efficacia che non sosterrà la prova dei fatti; largo alla specializzazione questa di fatto già istituita dalla prudenza degli utenti e dal senso di responsabilità degli avvocati, una normativa incomprensibile sul patto di quota lite. Insomma c'è poco da rallegrarsi. Chi si aspettava novità capaci di restituire dignità e prestigio alla avvocatura resterà deluso. Solo l'avvocatura operante potrà impossessarsi del proprio altissimo ruolo. Fatta la legge professionale, chi ci salva dai tempi della giustizia che screditano l'avvocatura, dalla insufficienza del personale giudiziario e amministrativo, dai continui attentati alla esigenza di una giustizia rapida efficiente e moderna ? Chi ci salva dagli attentati della giurisprudenza cosiddetta di legittimità alla ammissibilità dei ricorsi (autosufficienza, motivazione per relationam, motivazione semplificata, quesito di diritto - questo per fortuna passato a miglior vita) attentati che hanno reso le camere di consiglio più affollate delle udienze di merito così da consentire la condanna a morte di centinaia di ricorsi? Chi ci salva dalle novità legislative bizzarre e inconcludenti, finalizzate solo alla riduzione del contenzioso, che si susseguono con frequenza mensile talvolta travolte dai fatti a causa della loro evidente incompatibilità con i principi di uno Stato a democrazia costituzionale o in ragione della incompetenza con la quale vengono elaborate e messe alla prova: conferma dell'interesse all'appello, giudizio di ammissibilità dell'appello, ricorribilità per Cassazione della sentenza di primo grado. mediazione obbligatoria, soppressione di tribunali ecc. ecc.? Chi ci salva dal quotidiano aumento del contributo unificato al quale, in violazione di ogni principio, si pretende di assegnare una funzione addirittura punitiva, alla faccia del diritto di tutti i cittadini, ricchi e poveri, all'accesso al sistema giustizia? Ma quelli che partoriscono queste "novità" hanno mai frequentato i Tribunali? O si tratta di feroci economisti assegnati alla Giustizia che hanno l'unico obiettivo di ridurre il sevizio e aumentare i costi? I nostri organismi sindacali tacciono o si accontentano di solenni interventi congressuali del tutto inutili se non accompagnati da iniziative "politiche". Sarebbe, per esempio, opportuno, tra l'altro, raccomandare ai giudici di smetterla di affollare il Parlamento e la Pubblica Amministrazione. La nuova legge professionale ha però codificato all'art. 39 il Congresso Nazionale Forense. Esso è nientedimeno "la massima assise dell'avvocatura italiana" (!!!) Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Perbacco!! E quale credito e rilevanza avranno presso la classe politica e presso il legislatore le proposte dell'Avvocatura? Nell'art. 39 non è detto. Sicuramente nessuna. Si poteva forse fare uno sforzo in più attingendo al codice di deontologia degli Avvocati Europei che ha avuto il coraggio di affidare all'Avvocato la vigilanza "sul rispetto dello stato di diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà" (1. Preambolo – art. 1.1). Ma all'Avvocatura italiana sembra mancare ogni spinta ideale verso obiettivi così elevati che pure le sono intimamente connessi. Da ciò la conseguenza che il nostro dibattito è fioco, che i nostri interventi sono fugaci, che le nostre proteste sono fragili e non creano allarmi di sorta alla classe politica che continua a fare a meno del nostro contributo, quello che l'Avvocatura dovrebbe spendere operando in difesa dei più deboli e dei meno fortunati restando lontanissima dall'area del potere economico e politico. Ma ormai di fronte alla inerte inadeguatezza dei vostri rappresentanti non ci resta che invocare Sant'Ivo.

Giorgio della Valle*

Avvocato del Foro di Roma


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