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Riforme

Riforme ed avvocatura

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOIngiustizia n.4 del 2011 è quasi per intero dedicata alle riforme della giustizia e dell’avvocatura, già varate o in fieri. Temi centrali la mediaconciliazione e la progettata riforma dell’avvocatura.
Dalla lettura emerge un dato costante: l’avvocatura è sempre intervenuta tardi e male;  tardi perché  le proteste sono sopraggiunte a cose fatte o, per dirla alla buona, a babbo morto; male perché le critiche alle progettate riforme sono rimaste nel chiuso delle stanze degli addetti ai lavori, O.U.A., CNF. Niente, o quasi, per l’opinione pubblica, destinataria prima, in democrazia, dell’informazione sui problemi del diritto e della giustizia, informazione alla quale, prima di ogni altro soggetto, è tenuta l‘avvocatura nel suo ruolo di interprete e guardiano delle leggi, quel ruolo che è stato solennemente affermato dal Parlamento Europeo con la risoluzione 23 marzo 2006 sulle professioni legali… “la riforma delle quali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme sulla concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e in modo più ampio, sulla protezione dello stato di diritto nell’Unione Europea”.
 Così è accaduto che l’assenza dell’avvocatura dal dibattito collettivo ha agevolato e sta agevolando riforme dell’ordinamento del tutto incompatibili col modello di stato di diritto al quale ci ostiniamo  a credere sia conformato il Paese. Basti pensare alle riforme del diritto del lavoro che stanno mandando alle ortiche lo Statuto dei Lavoratori;, alle riforme del diritto societario e di quello fallimentare che hanno allargato le porte all’avventurismo dell’impresa nel quadro  disastroso e selvaggio dell’economia globale, alla riforma della giustizia che ha partorito soltanto  l’aumento vistoso e generalizzato del contributo unificato; alla mediaconciliazione che ha aumentato costi e  tempi della giustizia moltiplicando strutture e centri di interesse e prospettando per di più vergognosi sospetti e sanzioni nei confronti dell’avvocatura, alla quale si fa, da parti autorevoli ma non disinteressate, carico della crisi  !!!
Ma l’avvocatura “organizzata”  continua a esibirsi in interventi flebili e tardivi dai quali traspare un radicato senso di colpa. Esemplare un intervento del Prof. Alpa su Guida al Diritto del 27 agosto. L’illustre Presidente del C.N.F. si impegna in una accorata difesa della classe forense, accusata, si legge, di avere un approccio di tipo “commerciale” al servizio giustizia. Ma alla difesa dell’avvocatura in cui si adopera Alpa non si accompagnano nè la doverosa e veemente indignazione per la assoluta e strumentale infondatezza dell’addebito nè la denuncia di ben altre e più gravi responsabilità della classe politica. Ed ecco che, nel silenzio degli organismi forensi, (mentre sto per licenziare questo articolo), Il Messaggero di Roma titola il 9 settembre a pag.7 “Così le lobby hanno stravolto la manovra – Avvocati- parlamentari ma anche farmacisti, tassisti, medici, tutti all’opera in Parlamento”.
Per buona fortuna qualche segno di consapevolezza si va manifestando nelle sedi diverse da quelle, inoperose, della rappresentanza istituzionale e associativa della categoria. Primo fra tutti è l’Ordine di Roma. Già con la Presidenza Cassiani l’avvocatura romana fece sentire la sua voce sui problemi del diritto e della giustizia nella pagina di un importante quotidiano della capitale; l’esperimento fu breve ma significativo. La Presidenza Conte ha incrementato i tempi e i modi degli interventi, ormai necessariamente sostitutivi della inerzia e della fragilità degli organismi nazionali. Così Antonio Conte promuove incontri col Ministro della Giustizia scuotendo dal torpore il C.N.F. (leggasi la eloquente lettera di Conte ad Alpa dell’11. agosto che appare su Internet);  promuove il 20 giugno, all’insegna del giusto orgoglio dell’avvocatura e con larga eco di stampa, la celebrazione del centenario della presenza dell’Ordine di Roma nel Palazzaccio.
 Così pure accade che ai dibattiti  dell’Ordine di Roma compaiano non solo avvocati e magistrati ma anche personaggi della vita civile, della cultura, dello spettacolo (Dacia Maraini, Maurizio Costanzo, Renzo Arbore). Piccoli segni di presenza, si dirà forse, ma grandi di vitalità e di novità. Questa è la strada per uscire dal chiuso di una concezione corporativa della categoria forense, per trasformarla in un soggetto politico, in un interlocutore necessario della classe politica e del potere.
Per raggiungere l’obiettivo i tempi, i modi, i mezzi devono radicalmente mutare.
I procedimenti di formazione delle leggi con le quali l’avvocatura è chiamata a operare vanno attentamente scrutinati fin dal nascere delle proposte di riforma, alle quali l’avvocatura deve concorrere quale necessario protagonista; l’avvocatura deve presenziare in prima linea al dibattito pubblico  sull’ordinamento e sulla giustizia avvalendosi, l’ho detto più volte, di tutti i mezzi della comunicazione: la stampa quotidiana e non solo quella specializzata, la televisione, internet ecc. ecc.. Questa presenza dell’Avvocatura è assolutamente necessaria e urgente per contrastare la campagna di discredito in atto nei nostri confronti da parte di esponenti anche autorevoli del mondo politico e della informazione. La nostra assenza, il silenzio dei nostri rappresentanti contrastano incomprensibilmente con l’assiduo attivismo di altri organismi professionali, dai Notai ai Commercialisti, sempre presenti nel dibattito perfino, quando occorre, con inserzioni a pagamento sulla stampa nazionale.
 In mancanza di questo non servono a nulla le geremiadi sulle condizioni precarie dell’avvocatura che ne danno anzi una immagine misera e irrilevante; non servono a nulla le minacce di sciopero che anzi legittimano l’accusa di contribuire alla crisi.
L’Avvocatura deve diventare, più che mai nell’attuale drammatica congiuntura del Paese, un “soggetto politico”. Con questo non voglio dire che Alpa e De Tilla debbano seguire l’esempio degli avvocati Robespierre e Danton o quello dell’avvocato Gandhi,(1)  questo no, perché le rivoluzioni sono pericolose…soprattutto per i protagonisti, ma che almeno….. organizzino dei girotondi come faceva in passato quel simpaticone di Moretti. Sto scherzando naturalmente.

Giorgio della Valle*

Avvocato del Foro di Roma


(1) Guido Alpa-Manuale di Diritto Privato – Cedam 2009 pag. 17: “Spetta ai giuristi il merito di aver promosso e governato alcuni dei più importanti rivolgimenti epocali, come la Rivoluzione francese e le Rivoluzioni italiane della fine del Settecento, e poi il Risorgimento.”

 


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Contributo unificato: nuovi importi

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOL’estate non è certamente il periodo migliore per chi svolge la professione di avvocato.
Quando ormai tutti sognano spiagge dorate, mari incontaminati ed agognato riposo, ecco che, puntuale come un orologio svizzero, arriva la solita “mazzata”.
Infatti, con il Decreto legge n. 98/2011, il Legislatore, non pago di quanto fatto fin qui e di quanto messo in cantiere, ha pensato bene di sconvolgere ulteriormente il mondo forense.
Il comma 6 dell’art. 37, infatti, apporta importanti modifiche al D.P.R. n. 115/02, in tema di regolamento delle spese di giustizia, rivedendo, ovviamente al rialzo per la terza volta in due anni, gli importi del contributo unificato.
Al di là di un generale aumento pari al 20% degli scaglioni contributivi, la novità più rilevante è l’introduzione del contributo unificato di € 37,00 per le cause di lavoro e per quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il pagamento del C.U. è previsto anche per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio e per quelli di separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene il processo esecutivo, è stato portato ad € 242,00 il contributo per le procedure immobiliari e per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà; mentre per le esecuzioni mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00 euro il contributo dovuto è di € 37,00 e per le opposizione agli atti esecutivi il C.U. è pari ad € 146,00.
Inoltre, per le opposizioni a decreto ingiuntivo ed alla sentenza dichiarativa del fallimento il contributo unificato non è più ridotto alla metà.
Infine, per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è stato elevato ad € 740,00.
Quanto al processo amministrativo, il contributo unificato è pari a: € 300,00 per i ricorsi previsti in materia di accesso ai documenti  amministrativi e avverso il silenzio (artt. 116 e 117 del D. Lgs. n. 104/2010), per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di  soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato; € 1.500,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D. Lgs. n. 104/2010, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito; € 4.000,00 per i ricorsi relativi a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, e i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 104/2010); € 600,00 in tutti gli altri casi e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di € 600,00; nulla invece è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Infine sono variati anche gli importi per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Ma “novità delle novità” il Legislatore ha deciso di sanzionare, con una multa pari alla metà del contributo unificato, il difensore che ometta di indicare “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del  codice di procedura civile  e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario”.
Come tutto ciò, in concreto, possa contribuire all'efficienza del sistema giudiziario ed alla celere definizione delle controversie è una cosa che qualcuno prima o poi ci dovrà spiegare!

Valeria Noccioli*

Avvocato del Foro di Roma

 


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Società professionali: occorre equilibrio

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOConsiderazioni sulla struttura capitalistica delle società professionali.
E’ ormai indispensabile, nell’interesse del mondo professionale italiano e dell’intero sistema Italia, che si sciolga il nodo delle società professionali. Ancora di recente tornano a  profilarsi due tendenze opposte: l’Associazione studi legali associati reclama l’interdisciplinarietà e chiede di consentire l’ingresso nelle strutture professionali dal socio di puro capitale, mentre il Consiglio Nazionale Forense sembrerebbe essere contrario a ogni forma di struttura capitalistica delle società professionali. Si riapre così una questione che era stata composta e superata.  
Sin dalla Conferenza Nazionale di Napoli 2005, infatti, l’Avvocatura si è dichiarata favorevole a che l’attività professionale potesse essere svolta in forma associata o societaria, con pluralità di tipi, purché tra professionisti, anche appartenenti a diverse discipline, ma con l’esclusione di soci di puro capitale, e col mantenimento del controllo deontologico. Tale indicazione è stata recepita anche dal XXVIII  Congresso Nazionale Forense.
Per questo l’O.U.A. non ha mai condiviso l’impostazione di chi ipotizza società di persone con partecipazione di capitale da parte di soci non professionisti (tale essendo la traduzione nel diritto continentale del progetto inglese cui si fa riferimento nell’articolo del 9.10.2008), né quella di chi intende escludere tout court la possibilità di un’organizzazione delle società professionali su base capitalistica e interdisciplinare.
Se infatti i valori costituzionalmente rilevanti che giustificano l’istituzione in ordine professionale non possono essere insidiati da potenziali condizionamenti di tipo economicistico provenienti da soggetti estranei alla professione, o peggio, dall’esercizio surrettizio della professione per il tramite della partecipazione societaria, sarebbe un grave errore, nel XXI secolo, impedire ai professionisti di valorizzare e capitalizzare le proprie capacità professionali e sinergie organizzative attraverso una forma societaria che, facilitando fusioni e concentrazioni, consente una rapida crescita dimensionale degli studi.
Qualcosa che sinora è del tutto mancato nell’orizzonte professionale italiano, ove il 65,8% degli avvocati si colloca nella fascia di reddito tra 0 e 39.200,00 € (lordi) mentre solo il 6,8% ha un reddito lordo superiore a 250.000,00 € (rilevazione del Censis riferita al 2007, fonte Avv. Roberto Zazza, in Italia Oggi 15.05.08).
Sono questi i numeri della polverizzazione della professione, ed è questa polverizzazione, e non le società professionali di capitale, che dovrebbe preoccupare; con la patologia della concorrenza che essa comporta e con l’oggettiva impossibilità di conseguire e mantenere adeguati standards qualitativi oggi sempre più necessari nell’esercizio della professione. Ridurre il numero degli studi attraverso strumenti di grande aggregazione come le società di capitali non significa solo riduzione dei costi, significa soprattutto creare le condizioni per un lavoro professionale di miglior qualità diffusa e meglio remunerato, a tutto vantaggio della committenza e del sistema paese.  
Ciò è richiesto dai fenomeni di globalizzazione del diritto, dalla crescente domanda di giustizia, dall’incremento delle liti seriali e dall’informatizzazione degli studi professionali, fattori questi che hanno accresciuto notevolmente l’importanza  e l’incidenza del fattore organizzazione nella capacità di rispondere alla domanda di servizi professionali, tanto più se integrati e multidisciplinari.
Si ritiene quindi opportuno prevedere che le società vengano articolate su almeno due modelli speciali: la società semplice tra professionisti (su base personale), ad uso degli studi di minor dimensione, e la società professionale a responsabilità limitata, costituita solo ed esclusivamente da soci professionisti, destinata ad organizzazioni più strutturate e complesse.
E’ ovvio che ciò presuppone una specifica disciplina di dettaglio oltre una compiuta e ragionata disciplina fiscale e previdenziale, come per esempio quella prevista dal DDL quadro sulle professioni presentata dall’on. Siliquini nella scorsa legislatura, dove i modelli societari di diritto comune venivano adeguati alle peculiarità dell’agire professionale, individuandole come tipi specifici. Ciò ci avvicinerebbe al modello francese della società diritto civile.

Avv. Giuseppe Valenti e Roberto Zazza*     

*Avvocati del Foro di Roma


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Separati in Magistratura

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOLa riforma costituzionale del ministro Alfano introduce una netta separazione delle carriere

L’uguaglianza. Questo è uno dei principali principi sanciti dalla nostra Costituzione, ed in particolare dall’art. 3, la quale recita al primo comma “tutti i cittadini […] sono eguali davanti alla legge”. E questa sembra anche essere la ratio della proposta di riforma costituzionale della giustizia in cantiere a via Arenula. Che lo scopo implicito sia poi punire una Magistratura per indagini contro persone “sbagliate” o limitarne il potere mediatico, che spesso ha sostituito quello politico, non è dato sapere. Anche se è gusto il caso di notare che una riforma costituzionale ha dei tempi necessariamente e uno spirito programmatico piuttosto che esecutivo. Se dunque da una parte un progetto del genere avrebbe senso a inizio legislatura e non nel momento di massimo scontro proprio col potere giudiziario, dall’altro è evidente che qualunque riforma costituzionale mal si presta al ruolo di “colpo di mano punitivo” proprio in ragione dei suoi tempi di attuazione e dell’eventualità che le relative leggi di attuazione, se oggi saranno impostate dall’attuale maggioranza, un domani potrebbero essere modificate da una maggioranza di segno opposto. E dove meglio si mostra questo spirito egualitario, che quasi diventa ossessione, è nella separazione delle carriere dei magistrati. Si prevede infatti che l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura venga sdoppiato in un Consiglio per i magistrati requirenti e in un altro per quelli giudicanti. A questi sarà inoltre preclusa l’adozione di atti di indirizzo politico o l’esercizio di funzioni diverse da quelle previste dalla Costituzione. Sommando a quanto detto la creazione di un’autonoma Corte di disciplina, divisa ancora una volta in sezione inquirente e giudicante, si evidenzia un quadro complessivo ben più articolato dell’attuale. L’amore per l’uguaglianza torna poi nella composizione dei tre nuovi organi, i cui membri saranno eletti in egual misura dal Parlamento tra i professori di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di servizio e dai magistrati, ognuno per il proprio ambito e previo sorteggio degli eleggibili. Se con la precedente riforma Castelli giudici e pubblici ministeri vivevano da “separati in casa”, nel progetto attuale neanche il “tetto” è più lo stesso. Il nuovo Titolo IV sarebbe rivoluzionato da una riforma del genere, che esproprierebbe quel potere mediatico, e di conseguenza politico, ab-usato dalla Magistratura della “seconda Repubblica”. Infatti se non il contenuto il presupposto di questa riforma è prettamente politico: si chiede una valutazione dell’operato del potere giudiziario da Tangentopoli in poi. Ai votanti (referendari) l’ardua sentenza.

 Massimo Reboa

 

 

 

 

 


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Codice del consumo: non è più una chimera

I soggetti-impresa devono fornire informazioni esaustive, chiare e di facile accesso.

 

Con l'entrata in vigore del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/05), finalmente il diritto dei consumatori ottiene una disciplina unitaria, avendo trovato posto in un unico testo di legge tutta una serie di norme, precedentemente sparse, destinate a tutelare in vario modo il consumatore.

Si tratta, infatti, di un testo composto da 146 articoli che, ponendo fine all'ipertrofia e frammentazione legislativa che aveva sinora caratterizzato questa materia, riunisce e sostituisce ben quattro leggi, due Decreti del Presidente della Repubblica, quattordici Decreti Legislativi ed un Regolamento di Attuazione. In tal modo, il diritto dei consumatori assume sempre più autonomo rilievo nell'ambito dell'ordinamento civile e sicoordina con i principi e gli indirizzi comunitari.

Nello specifico, il D.lgs. n. 206/05 introduce importanti novità volte ad intensificare il livello di tutela dei consumatori, approntando regole riferibili non solo alla disciplina del contratto, ma anche alla fase precontrattuale, e più in generale a tutte le relazioni giuridiche con i soggetti della catena di produzione e distribuzione di beni e servizi.

Particolare importanza è attribuita all'educazione del consumatore, ovvero all'esigenza, nella pratica, che egli sia consapevole dei diritti di cui è titolare.

Si tratta di assegnare al consumatore, sin da subito, un ruolo da protagonista, ovvero di parte attiva nella tutela dei suoi diritti nei confronti dei soggetti produttori e distributori di beni e servizi.

Dimostrando poi di accogliere norme tratte dalla precedente legislazione, il Codice del Consumo disciplina l'informazione ai consumatori.

A tal proposito, il testo stabilisce chiaramente che la pubblicità non deve essere ingannevole e a tal fine detta le condizioni affinché essa sia lecita, con particolare attenzione alla pubblicità comparativa.

Particolare attenzione poi è dedicata alla pubblicità destinata a soggetti deboli e facilmente influenzabili, quali adolescenti e bambini: tale pubblicità è considerata ingannevole, e quindi illecita dal Codice, qualora possa anche indirettamente minacciare la sicurezza di tali soggetti o comportare abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza.

A vigilare sull'attuazione delle norme che regolamentano la pubblicità è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può utilizzare, per reprimere le violazioni, sia strumenti amministrativi, che giurisdizionali.

All'Autorità possono naturalmente rivolgersi le varie associazioni dei consumatori, e, in ogni caso, qualunque cittadino il quale ravvisi che un messaggio pubblicitario violi la legge posta a tutela dei consumatori.

Nell'ambito della salvaguardia della salute dei consumatori, il produttore deve avvertire in modo esaustivo e chiaro il consumatore di eventuali pericoli che possano derivare dall'uso del prodotto, prevedendo anche eventuali usi impropri che il consumatore potrebbe fare dello stesso.

Dell'importanza di questo Codice è convinto l'avv. Romolo Reboa, presidente dell'associazione “Insieme Consumatori”, il quale ha fatto presente che «un testo unico, in questa materia in continua evoluzione, rappresenta un'arma in più per il consumatore nella sua infinita battaglia contro la categoria tradizionalmente più forte, le aziende».

(Per maggiori informazioni sulla materia è possibile consultare il sito www.insiemeconsumatori.it).

In conclusione, dunque, il Codice del Consumo costituisce sicuramente un passo importante per la tutela dei consumatori, i quali possono ora fare riferimento ad una normativa organica e rispondente alle problematiche quotidiane che li coinvolgono.

 

Paolo Militerno

 


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