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Interviste

InGiustizia Servizi: non solo edizioni...

anneringserviziiIn una società sempre più globalizzata ed integrata il sistema moderno dei servizi offerti si evolve continuamente. Per tenere il passo con i repentini cambiamenti e soddisfare una domanda di mercato sempre più esigente bisogna adeguarsi ai tempi ed ai modi accelerati del mercato, offrendo servizi di qualità a 360 gradi. E' ciò che ha pensato Massimo Reboa, giovane studente universitario, quando ha deciso di investire le conoscenze acquisite dall'esperienza di un viaggio studio negli USA nella costituzione di InGiustizia Servizi, neo società specializzata nell'offerta di servizi in particolare nel campo editoriale, tecnico, legale, assicurativo, amministrativo, avvalendosi del supporto di alti professionisti. In questa intervista ci parla della logica con cui è stata concepita la società di cui è legale rappresentante.

Quando e come nasce InGiustizia Servizi?

Il progetto InGiustizia Servizi è stato concepito a seguito del mio personale contatto con il mondo dei servizi legali negli Stati Uniti, dove l'attenzione per il cliente è massima e gli studi legali sono gestiti secondo i principi di una semplice quanto ferrea organizzazione. A differenza di quel che ho potuto verificare in Italia, l'obiettivo degli studi legali è non solo offrire un servizio di qualità al cliente ma anche rendergli gradevole e amichevole il contatto con il mondo della giustizia. Questo è reso sicuramente più facile non tanto dalla lunghezza dei processi, che in alcuni casi raggiunge i tempi italiani anche qui, ma dal ricorso continuo alla conciliazione stragiudiziale in ogni ambito del diritto visti gli alti costi di qualsiasi azione giudiziaria. Il risultato ultimo di questo uso di sistemi di risoluzione dei conflitti alternativi al processo (ADR) non è stato quello di ridurre il campo di azione degli avvocati, che invece sono tantissimi e nonostante ciò hanno un'elevata considerazione sociale, ma al contrario di ampliarlo poiché i tempi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono generalmente brevi.

Quali sono gli obiettivi e i campi di attività della Società?

L'obiettivo principale di InGiustizia Servizi è dunque proprio quello di portare l'attenzione verso il cliente e la risoluzione dei suoi problemi in primo piano anche in Italia, realizzando anche qui una pioneristica opera di rivoluzione dei servizi legali. Questo significa non solo assistere il cliente durante l'utilizzo di vecchi e nuovi strumenti di conciliazione sia come legale sia come terza parte giudicante, ma anche fornire un adeguato servizio di pubbliche relazioni che si rende necessario nel corso delle vicende processuali e che i normali uffici stampa, per i tempi e le specificità del contesto legale, non sono in grado di fornire adeguatamente.

In particolare quali sono le vostre specializzazioni nel settore?

Il settore in cui in particolare si caratterizza la nostra attività è quello internazionale. I riferimenti acquisiti negli Stati Uniti e le conoscenze in Italia ed Europa infatti mi permettono di garantire un servizio globale di consulenza legale non solo in quanto a estensione qualitativa, ma anche di livello internazionale nel paese che maggiori relazioni commerciali e culturali con l'Europa. Inoltre nelle more della costituzione della società abbiamo raggiunto un accordo per rilevare l'attività editoriale della testata romana "InGiustizia la PAROLA al POPOLO", da cui poi la nostra società ha preso il nome.

A quale tipologia di clientela si rivolgono i servizi della società?

Come già detto, oltre alla clientela internazionale la nostra clientela è concentrata sulle aziende. Comunque, proprio per la flessibilità che abbiamo voluto dare al servizio, questo non esclude in alcun modo piccole realtà e singoli clienti, anche non aziende, che vogliono avere un servizio adatto alle proprie esigenze. Infatti proprio il numero di contatti che abbiamo con i professionisti del settore ci permette di trovare l'avvocato migliore per ogni singola situazione. Ciò se da un alto ci permette di ridurre i costi, perché il legale è già esperto nel proprio campo, dall'altro aumenta la qualità del servizio offerto e quindi la soddisfazione per il cliente. Questo è proprio un esempio di come noi intendiamo il servizio verso il cliente. Inoltre ci rivolgiamo ai piccoli e grandi studi legali, gravati da una serie di oneri che succhiano il tempo che il professionista dovrebbe dedicare alla sua attività professionale e che invece oggi può essere allocato in grandi centri di lavoro. Dunque intendiamo anche offrire le nostre prestazioni ai professionisti che potranno godere della nostra esperienza ed organizzazione al fine di avere un miglior lavoro senza alcuno spreco di tempo.

Cosa riporta in Italia dalla sua esperienza americana?

Questa esperienza in realtà mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca perché mi sono reso conto di come noi in Italia riusciamo a rendere complicata qualsiasi cosa. D'altra parte, proprio questa consapevolezza e l'essermi confrontato con le soluzioni adottate negli Stati Uniti mi ha dato nuova forza ed energia per cambiare almeno ciò che mi è intorno, dal mio modo di gestire il mio tempo a quello di organizzare servizi per gli altri, da cui questa società.

Progetti futuri?

Il mio prossimo passo sarà laurearmi in America e prendere l'abilitazione da avvocato negli Stati Uniti. Sicuramente lavorerò un periodo lì, ma non so dire se prevarrà il buon vecchio sapore di casa, che si apprezza bene solo nel momento in cui ci manca, o il gusto per il nuovo. Avrò tempo per pensarci e forse sceglierò di non scegliere, una vita in volo sopra l'Atlantico. In ogni caso, mi porterò sempre dietro la mia esperienza di studente internazionale, che consiglio a chiunque voglia aprirsi prospettive verso il futuro. Il vecchio continente è molto apprezzato in America per la sua cultura, mentre per noi l'America è la terra dove tutto è possibile perché tutto è organizzato. Credo che l'unione di queste due esperienze tracci la strada del futuro.

Carmen Langellotto


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Minori: intervista a Simonetta Matone

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOMinori: necessaria una cultura dell'infanzia. Nel corso di una intervista resa al Giornale d'Italia, la dr.ssa Simonetta Matone Vice Capo Vicario dell'amministrazione penitenziaria, ha affrontato due temi di grande attualità. Il primo è il caso ormai fin troppo noto del bambino conteso a Padova. La dr.ssa Matone ha sottolineato come in Italia manchi una cultura dell'infanzia che non sia solo di facciata, a cominciare dai mezzi d'informazione, i quali, sulla vicenda di Padova, hanno dato il peggio di sé, dato che "in pochi hanno letto il decreto e pochi hanno evidenziato come pervicacemente fossero stati disattesi tutti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria". Ha poi affrontato il problema delle disfunzioni del Tribunale Minorile di Roma, affermando che "il Presidente Melita Cavallo contro tutto e tutti sta cercando con il proprio operato di rendere funzionale un luogo che dovrebbe avere come faro solo l'interesse dei minori". Per ciò che concerne i ritardi dei provvedimenti urgenti il Vice Capo Vicario Matone ha concluso l'intervista, dichiarando che "ciò è dovuto ai tempi tecnici legati al passaggio dei fascicoli da un ufficio all'altro, ma che tutto e tanto si può migliorare perché proprio da queste piccole/grandi cose che comincia la cultura dell'infanzia".


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Lavoro: intervista al Prof. Vallebona

lavoroÈ stata approvata la riforma del mercato del lavoro, che ha introdotto molte novità in materia di licenziamenti, lavoro precario ed ammortizzatori sociali. Alla legge n. 92 del 2012 sono stati affidati diversi compiti: essa dovrebbe creare maggior occupazione, attirare gli investimenti esteri nel nostro bel paese e contribuire a far ripartire il mercato. Molti hanno messo in dubbio la reale capacità della legge di raggiungere i suoi obiettivi, ma una cosa è certa: si tratta di obiettivi ambiziosi, la cui realizzazione potrà avvenire solo nel medio-lungo periodo. Affermo ciò, considerando anche la grave situazione socio-economia che l'Italia, insieme al resto d'Europa, sta vivendo. Infatti, prima di analizzare la riforma Fornero, bisogna tener conto del contesto in cui essa è stata concepita: disoccupazione giovanile al 36%, lo spread che più volte ha superato i 500 punti , le agenzie di rating che inesorabilmente abbassano le valutazioni dei paesi europei. Leggiamo, nell'intervista che segue, cosa ne pensa il prof. Vallebona, docente di diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tor Vergata.

D: Professore, ci può illustrare a grandi linee il contenuto della riforma Fornero?

R: La riforma del lavoro, di cui alla legge n.92 del 2012, come tante altre leggi recenti, indica quali sono i suoi obiettivi. Infatti, nelle disposizioni iniziali della legge c'è scritto che si vuole realizzare un mercato del lavoro equo, che serva ad incrementare l'occupazione e questo lo si vuole ottenere contenendo l'uso abusivo di alcuni istituti e di alcune forme di lavoro che contrastano con l'obiettivo di avere come contratto dominante, o forma comune del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il legislatore afferma anche che, contestualmente, bisogna realizzare una revisione delle norme sul licenziamento, quindi si vuole ridurre il precariato, ma dando al datore di lavoro una possibilità di licenziamento un pò più semplice rispetto ad ora. Il legislatore introduce anche delle disposizioni in materia previdenziale, che hanno lo scopo di universalizzare le tutele e, quindi, eliminare il dualismo tra lavoratori troppo protetti e lavoratori poco protetti. Questo dualismo si realizzava come un forte privilegio per i lavoratori occupati in determinati settori produttivi dalle aziende di una certa dimensione che, prima di essere licenziati, beneficiavano della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche per tempi lunghi, e quando poi venivano licenziati usufruivano per anni di un'indennità di disoccupazione chiamata indennità di mobilità. In sostanza, vi era una fortissima differenza di trattamento rispetto ad un lavoratore non occupato in queste aziende, che perdeva il posto senza cassa integrazione e che aveva diritto ad una semplice indennità di disoccupazione per qualche mese. A questa ingiustizia la riforma cerca di porre rimedio, estendendo tendenzialmente a tutti le tutele in costanza di rapporto, mentre per il periodo successivo all'estinzione del rapporto elimina dal 2017 l'indennità di mobilità garantendo a tutti una indennità di disoccupazione che prende il nome di Aspi.

D: In che modo la riforma interviene sul lavoro precario?

R: Si sono fatte molte cose, anche in contraddizione tra loro. Ci sono delle norme di flessibilità che permettono il lavoro precario dove non era permesso e viceversa. Una norma molto importante sul contratto a termine subordinato è che il primo contratto, per massimo un anno di tempo, è libero. Adesso, in perfetta sintonia con la direttiva comunitaria, si lascia libero il primo contratto a termine tra le stesse parti. Tuttavia, questa norma è pericolosa, perchè una persona può rimanere precaria a vita stipulando tanti primi contratti con diversi datori di lavoro. Tale novità riguarda anche la somministrazione a termine. La norma più importante di riduzione della flessibilità è quella che ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi per il lavoro a termine prevede il cumulo tra contratti a termine e somministrazioni con lo stesso utilizzatore. Poco prima di questa legge vi è stata la legge n. 24/2012 con cui è stata molto allargata la possibilità di ricorrere alla somministrazione, rendendola acausale e senza limiti quantitativi in molte ipotesi. In realtà da questa riforma, insieme alla ricordata legge precedente, è il contratto di somministrazione che esce trionfante e non il contratto di apprendistato. Il vero modello di accesso al mondo del lavoro è, oramai, il contratto di somministrazione. La risposta alla mia critica relativa alla liberalizzazione della somministrazione è che i lavoratori assunti con contratto di somministrazione godono della parità di trattamento con i dipendenti dell'utilizzatore, sicché la somministrazione è da preferire all'appalto, dove non vi è più la parità di trattamento eliminata con la riforma c.d. Biagi del 2003. Sembrerebbe che con l'eliminazione del principio di parità di trattamento negli appalti, si sia voluto valorizzare il contratto di somministrazione, in quanto il lavoratore incontra una maggiore tutela. Al contempo si è posto un freno ad altri tipi di lavoro precario con norme molto rigorose. In particolare è stato abrogato il contratto di inserimento e si è reso più difficile il ricorso al contratto di lavoro intermittente. Ma soprattutto il lavoro autonomo, sia quello parasubordinato a progetto, sia quello delle c.d. partite IVA, è stato fortemente restrittivo, soprattutto con presunzioni legali.

D: Quali sono le novità più importanti in materia di licenziamento?

R: In tale ambito bisogna distinguere il licenziamento vietato (discriminatorio, motivo illecito, maternità, matrimonio) che ha sempre la tutela reintegratoria da quello ingiustificato. Si sono fatte diverse modifiche per quanto attiene il licenziamento ingiustificato. La distinzione basata sulle dimensioni aziendali è rimasta uguale, sicché le aziende di piccole dimensioni e le organizzazioni di tendenza mantengono la tutela debole. E' stata cambiata la tutela per il licenziamento ingiustificato nelle aziende di maggiori dimensioni con la modifica delle disposizioni dell'art. 18 stat. lav.. Adesso il licenziamento semplicemente ingiustificato ha una tutela esclusivamente economica, consistente in un'indennità da 12 a 24 mesi. La tutela reale rimane solo se il licenziamento è clamorosamente ingiustificato. Si tratta di ipotesi tassative indicate dalla legge. Nel licenziamento per colpa, se il fatto contestato non esiste o se il licenziamento è avvenuto per un fatto che nella tipizzazione collettiva o del codice disciplinare è previsto espressamente come meritevole solo di sanzione conservativa. Quindi per la semplice insufficienza del fatto non si ha diritto alla tutela reale, salvo che essa non sia stata tipizzata nei contratti collettivi. L'altra via di accesso alla tutela reale riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qui occorrendo la manifesta insussistenza della giustificazione, seguita da una valutazione di equità integrativa del giudice sulla opportunità di concedere la tutela reale. La reintegrazione del lavoratore nel caso di licenziamento per motivo economico deve quindi superare un doppio sbarramento.

D: Si è affermata più volte la necessità di tale riforma per incentivare gli investimenti esteri in Italia. Crede che questa legge riuscirà nel suo intento?

R: Secondo me no: non perchè è cattiva la riforma, ma perchè non è questo che fa aumentare gli investimenti esteri. La disciplina del lavoro è una delle ragioni per cui non investono, ma sicuramente non è la principale e non è la sola. Ce ne sono altre. Il problema reale è la differenza del costo del lavoro, non ci può essere concorrenza con paesi quali la Serbia o la Cina. Anche negli altri paesi europei non ci sono molti investimenti esteri, appunto perché il vero problema rispetto agli investimenti è la differenza del costo del lavoro.

D: Nell'intervento che ha tenuto presso la facoltà di Roma Tre, in occasione del convegno del 13/04/2012 relativo alla riforma del mercato del lavoro, ha affermato che: "Se la norma inderogabile non copre l'intero mercato, essa crea disoccupazione." Può spiegarci il significato di tale frase?

R: Questa domanda si ricollega alla precedente. La tutela inderogabile di minimi di trattamento crea costi di produzione. Se questa norma non copre tutto il mercato, l'azienda si sposta dove la norma non è applicabile. Si sarebbero dovuti prevedere dazi per le merci provenienti da paesi ove i lavoratori sono sfruttati. Ma ciò non è avvenuto. Si sente dire che nell'interscambio import-export ci può essere qualche vantaggio. Io non sono un'economista, ma mi sembra che la cosa non funzioni, quanto meno nel medio periodo, considerando che questa situazione dura già da 15 anni e durerà ancora molto, fino a quando i salari non saranno equiparati. Ma quand'è che il salario cinese diventerà come quello italiano?

D: Il problema è che accade il contrario: il salario italiano diventa come quello cinese.

R: Questo non accadrà, ma senza i dazi cresce la disoccupazione.

D: In conclusione, quali previsioni per il futuro del mercato del lavoro?

R: Negative, se non si libera il popolo italiano. Deve essere liberato dal giogo delle leggi, si deve dare la possibilità di ricorrere al lavoro in cooperativa o all'associazione in partecipazione. Sono contratti di fuga, è giusto controllarli, però vanno consentiti affinché non si perda il lavoro possibile. Ma soprattutto occorre mettere i beni pubblici a garanzia dei singoli titoli di stato, che devono essere titoli nominativi e collegati a singoli beni individuati. In tal modo il popolo italiano comprerà il proprio debito pubblico e non ci sarà più bisogno degli speculatori. Con i titoli nominativi garantiti e non commerciabili, lo spread è finito prima di cominciare! Con il mercato del lavoro c'entra poco, ma è l'unica cosa da fare.

Elettra Monaci


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Carcere: intervista all'Avv. Filippo Pegorari

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOLa figura del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale" nella città di Roma è stata istituita con la delibera del Consiglio comunale di Roma n. 90 del 14 maggio 2003. Istituito allo scopo di garantire ai detenuti e agli internati i diritti inviolabili dell'uomo, sanciti anche dalla Costituzione, il Garante esercita una serie di compiti tra i quali quello di promuovere, attivando iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali di individui privati della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel comune di Roma. Dal 22 marzo 2011 con ordinanza (n. 79) del sindaco Alemanno ricopre tale incarico, presso Roma Capitale, l'avv. Filippo Pegorari, che ci ha gentilmente concesso una lunga intervista.

1) Avvocato, da marzo 2011 è stato nominato dal sindaco Alemanno "Garante dei diritti dei detenuti" di Roma Capitale. Un ruolo non facile il Suo attesa la situazione disastrosa in cui versa il sistema carcerario italiano. Situazione che deve far riflettere e vergognare, tenuto conto anche dell'inchiesta della UE che, nel Libro Verde della Commissione Europea, pubblicato a giugno 2011, elenca l'Italia tra i paesi europei con il maggior sovraffollamento carcerario e con il maggior numero di detenuti in attesa di giudizio.

La prima difficoltà è la mancanza di mezzi finanziari dovuti all'attuale crisi economica che ha colpito tutti. Tuttavia devo sottolineare la massima collaborazione ricevuta dal Sindaco Alemanno e da alcuni assessori e delegati, che si sono adoperati sostenendo diverse iniziative per rendere più soddisfacente, sia dal punto di vista economico che morale, la vita dei detenuti dentro e fuori il carcere. A titolo esemplificativo, ricordo che in collaborazione con l'Assessorato all'ambiente di Roma Capitale, sono state donate 10 pecore di razza sarda alle detenute di Rebibbia per la produzione di formaggio, il cui ricavato andrà a beneficio delle medesime. Questo esempio descrive appieno la "mission" dell'Istituzione che rappresento, e cioè l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti nella società una volta scontata la pena, al fine di non favorire episodi di recidiva. Sebbene non sia facile, atteso il sovraffollamento carcerario. Basti pensare che solo nelle carceri romane ci sono circa tremila detenuti e che tanti reparti sono chiusi per ristrutturazione. A questo problema, che incide non solo sulla mancanza di privacy e dignità ma anche sulla stessa salute, si aggiunge anche la carenza di personale penitenziario, che impedisce cure e scorte adeguate. Purtroppo però il problema sanitario nelle carceri non è di competenza del mio ufficio ...

2) Il problema più sentito, stando alle statistiche, per i detenuti è il loro reinserimento nella società, una volta scontata la pena. Quali i programmi d'integrazione messi in atto dal Suo Istituto in questi due anni di attività? Quante le esperienze positive di recupero?

Credo che un modo per favorire il reinserimento sociale dei detenuti sia quello di esternalizzare le attività produttive interne al carcere, creando una sinergia con i privati. È importante che la gente sappia che in carcere non impera l'ozio, ma al contrario è una continua fucina: si pensi ai laboratori di falegnameria, di infissi, di attività artistiche e così via. Allo studio l'idea di far riunire i detenuti in cooperative sociali per realizzare e vendere le loro creazioni, per facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso un ben preciso scopo di vita. Mi sto impegnando con l'amministrazione locale affinchè ciò venga realizzato al più presto. Tra le iniziative già realizzate in questo primo anno di attività, vi è la collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e con l'Università "La Sapienza" di Roma. In particolare, recentemente, con il COA ed il Sindaco Alemanno abbiamo sottoscritto un Protocollo per dare inizio ad una attività di tutoraggio per i detenuti iscritti alla facoltà di giurisprudenza, con personale docente altamente qualificate; tant'è che prestigiosi avvocati si alterneranno in una serie di lezioni che avranno ad oggetto le materie di studio. Inoltre il COA aprirà uno sportello di consultazione a favore dei detenuti, al quale potranno rivolgersi per chiarimenti e risolvere problematiche di loro interesse quali diritto di famiglia, locazione, successioni ed altro. Tutto ciò avverrà a puro titolo gratuito. Così come per lo studio, spero di poter realizzare iniziative simili anche in ambito sportivo, attraverso la sottoscrizione di nuovi protocolli, come è già successo con la FINAL.

3) Quali i rapporti di collaborazione nel portare avanti progetti tra il Garante di Roma Capitale ed il Garante del Lazio?

I due uffici lavorano in stretta collaborazione e nient'affatto in concorrenza; ci si consulta e si creano rapporti non solo professionali ma anche umani, attesa la delicatezza e complessità della materia di cui ci si occupa.

4) Cosa ne pensa delle misure svuota-carceri prospettate? Penso al braccialetto elettronico, allo sconto degli ultimi anni di pena presso il proprio domicilio etc.

Si favoleggia sulle misure alternative al carcere, quali l'amnistia e l'indulto, ma sono inefficaci. Del resto, una volta usciti i detenuti vengono lasciati allo sbando, abbandonati a se stessi, tant'è che alcune volte si inventano l'occasione per ritornare in carcere. Penso piuttosto che sia meglio abolire tutto l'insieme di quelle norme che prevedono la carcerazione per reati futili: in tal caso opterei più per gli arresti domiciliari non per tutti o per l'affidamento a case-famiglia di accoglienza, poiché è statisticamente provato che ove ai detenuti venga offerto un luogo dove stare il rischio della recidiva diminuisce. Purtroppo, però, in Italia si fanno marce e dibattiti che se, da una parte, mantengono sempre viva l'attenzione sul problema, dall'altra, il più delle volte, tutto rimane nell'ambito dei desiderata.

5) Da ultimo, ci sono tanti Paesi che prevedono la possibilità per i detenuti di incontrare i propri congiunti. Pensa che in Italia una cosa del genere in un non lontano futuro possa accadere?

Purtroppo quei pochi colloqui concessi con le famiglie durano troppo poco. Inoltre mancano strutture adeguate che consentano incontri protetti. Indubbiamente, riconosco che il contatto con le proprie famiglie sia una delle priorità da perseguire, tuttavia, poiché tanti sono i problemi che riguardano il Pianeta Carceri, allo stato attuale, credo che sia necessario "navigare a vista", continuando ad affrontare le difficoltà contingenti che si presentano di volta in volta e dando priorità alla ricerca di soluzioni per i casi attuali.

 

LA FIGURA DEL GARANTE

Il garante (o difensore civico o ombudsman) è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso. Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica. In Italia non è ancora stata istituita la figura di un garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma esistono garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi. I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza. I garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario (novellati dalla legge n. 14/2009).

 

Carmen Langellotto


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CEDU: l'Europa nel segno dei diritti umani

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOLe sfide di un mondo sempre più globalizzato, lo sviluppo tecnologico e la nascita di nuovi diritti o la sostituzione dei vecchi con nuovi, sono riconosciuti dallo Stato. Le esigenze di sicurezza dell'uomo rimangono pressoché immutate, e davanti al rinnovamento di una società, anche dal punto di vista giuridico è esigenza primaria individuare il nucleo dei diritti fondamentali in chiave globale. In questa opera sta assumendo un ruolo fondamentale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che prescrivendo determinati comportamenti agli Stati membri ha creato un substrato comune ai diritti della maggior parte dei paesi europei. Sulla questione in merito, abbiamo intervistato l'avv. Maurizio De Stefano, da sempre promotore di battaglie sui diritti umani presso la Corte Europea.

Come e quando nasce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Quali sono le principali funzioni? Ed i casi di cui si deve occupare? In cosa differisce rispetto ad altre organizzazioni internazionali della stessa natura?

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo inizia la sua attività nel 1959, essa ha sede a Strasburgo ed è composta da tanti giudici quanti sono i paesi aderenti al Consiglio d'Europa (oggi 47). La Corte è competente per prendere una decisione giurisdizionale a carattere obbligatorio per gli Stati, dopo aver accertato la sussistenza di una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, del 4 novembre 1950, compiuta dallo Stato a mezzo della sua legislazione o prassi, applicata dai giudici nazionali. La Corte Europea dei diritti dell'Uomo rappresenta il primo strumento veramente innovatore e rivoluzionario dei tradizionali sistemi nazionali che in passato non avevano mai consentito alcuna ingerenza o limitazione della sovranità nazionale. Non ha paragoni a livello internazionale, per completezza ed effettività d'intervento. Essa si rivolge a circa ottocento milioni di persone (di qualunque nazionalità) soggette alla giurisdizione di uno o più dei 47 Stati europei.

Quali sono le modalità di accesso al ricorso alla CEDU? Come si svolge un processo davanti alla Corte europea?

Innanzi tutto, vale la regola obbligatoria che prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo bisogna aver esperito tutti i gradi di giudizio a livello nazionale (fino in Cassazione, o Consiglio di Stato ad esempio). A differenza della Corte Costituzionale italiana o della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che possono essere investite soltanto dal giudice ordinario, il caso è sottoposto all'esame della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ad iniziativa della stessa vittima (persona fisica o gruppo di privati) (ricorso individuale), mediante una semplice lettera raccomandata da inviare entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza interna definitiva (termine perentorio di decadenza). Questo l'indirizzo postale: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Consiglio d'Europa, F-67075 STRASBOURG-CEDEX FRANCIA. (fax. 00.333 88 41.27.30). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invierà al ricorrente un formulario, che va restituito sempre per posta e compilato (scritto in lingua italiana) secondo le istruzioni fornite dalla stessa Corte, allegando fotocopia di tutti gli atti processuali (senza uso della carta da bollo e senza alcuna altra spesa). Il ricorrente, nel momento introduttivo della procedura non deve essere necessariamente assistito da un avvocato e può far uso della propria lingua nazionale, ma nel prosieguo della procedura deve essere assistito obbligatoriamente da un avvocato e deve utilizzare una delle due lingue di lavoro della Corte (inglese o francese). La procedura a Strasburgo è totalmente gratuita (non vi è la soccombenza per le spese di giustizia o della controparte, cioè dello Stato convenuto, neppure in ipotesi di rigetto del ricorso) e non è prevista la presenza obbligatoria del ricorrente o del suo Avvocato a Strasburgo, in quanto di regola tutti i rapporti con la Corte si svolgono per via epistolare, o per telefax, salva l'eventuale fase dibattimentale oramai divenuta veramente eccezionale e riservata ai casi di grandissimo rilievo. La Corte provvederà a notificare allo Stato italiano il ricorso ed a raccogliere le repliche difensive dello stesso ricorrente. La sentenza, a seconda delle ipotesi, può essere adottata in via definitiva da un Comitato (composto da tre giudici) per i casi di routine sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, oppure da una Camera (composta da sette giudici) e poi può in via eccezionale essere riesaminata da una Grande Camera (composta da 17 giudici).

La condanna. Cosa deve fare l'Italia per "espiare" le colpe di una condanna? Gli Stati sono vincolati nell'esecuzione di una sentenza della Corte?

La Corte, quando accerta la violazione della Convenzione, condanna lo Stato a risarcire la vittima con una somma in denaro, ma se accerta una violazione di carattere strutturale, cioè attinente ad una carenza della legislazione nazionale, che può riguardare una molteplicità di vittime, la Corte può giungere (in via eccezionale) ad indicare delle misure di riforma di carattere generale che lo Stato deve adottare. Lo Stato soccombente è obbligato a dare spontanea esecuzione alla sentenza di condanna, in difetto la vittima vittoriosa (non essendo prevista alcuna forma di esecuzione coattiva) può rivolgersi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che vigila sull'esecuzione della sentenza da parte dello Stato medesimo. Il ritardo nei pagamenti è sanzionato con degli interessi di mora molto pesanti, per cui per prassi anche lo Stato italiano versa il dovuto entro i tre mesi successivi alla sentenza della Corte divenuta definitiva. Nel caso in cui siano state violate le regole dell'equo processo penale, la Corte lo dichiara, ma non può accertare ex novo i fatti. Questo tipo di condanna però oggi in Italia costituisce il presupposto per una nuova ipotesi di revisione del processo penale ex art. 630 del codice di procedura penale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 113 del 2011.

Qual è il ruolo della Corte europea nel processo di integrazione europeo rispetto alle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia UE?

La giurisprudenza della CEDU è sempre stata ritenuta vincolante dalla Corte di Giustizia UE. In sostanza queste due Corti non si sono mai poste in consapevole e dichiarato contrasto tra loro, ben sapendo che qualunque persona anche dopo la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia delle Unione Europea potrebbe farne accertare il contrasto davanti alla Corte di Strasburgo. Infatti, sul piano procedurale e temporale sarà sempre la Corte di Strasburgo ad avere l'ultima parola.

I casi legati all'inefficienza del nostro sistema giudiziario e penitenziario sono il motivo per cui la CEDU in Italia è tristemente famosa. Quali altre questioni ha risolto la Corte in Italia, dando così una svolta significativa al diritto nazionale?

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia, non solo per la eccesiva durata dei processi, ma anche nei seguenti casi: in materia dei termini a difesa dell'avvocato d'ufficio nel processo penale; il processo penale in contumacia; il diniego del diritto dell'imputato in un processo penale di interrogare i testimoni indotti dall'accusa; la mancanza di pubblicità delle udienze nelle procedure di applicazione delle misure di prevenzione; l'insufficiente indennità di espropriazione per pubblica utilità; l'espropriazione senza regole (accessione invertita usurpativa ed acquisitiva); l'inadeguatezza delle carceri e condizioni della detenzione, anche per l'applicazione del regime ex art. 41 bis; il controllo della corrispondenza dei detenuti e del fallito; i respingimenti collettivi in mare degli stranieri; l'applicazione con effetto retroattivo di leggi in pendenza dei processi di cui sia parte lo Stato o gli enti pubblici; la mancata autorizzazione a procedere contro un membro del Parlamento italiano in tema di diffamazione; la mancata regolamentazione del diritto di visita del padre verso la figlia minore affidata alla madre; l'assenza d'informazione della popolazione sui rischi corsi e sui provvedimenti da adottare in caso di incidente in una industria chimica nelle vicinanze; l'incapacità protratta delle autorità italiane di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; la oggettiva mancanza di imparzialità del tribunale penale in conseguenza della sua composizione; il principio nulla poena sine lege.

La CEDU può essere usata quale parametro per sollevare una questione di legittimità costituzionale?

La Corte Costituzionale italiana con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, pur mantenendo il distinguo della diretta applicabilità del diritto comunitario da parte del giudice nazionale e pur escludendo che la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo potesse considerarsi parte integrante del diritto comunitario, ha affermato per la prima volta (giurisprudenza ormai costante) che spetta alla stessa Corte Costituzionale dichiarare incostituzionali tutte le leggi ordinarie nazionali che si pongono in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, siccome interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, testualmente ; pertanto, non solo è possibile sollevare una questione di illegittimità costituzionale, ma è anche auspicabile e doveroso che tutti gli avvocati la propongano, perché in tal modo si ottiene un risultato immediato e valevole erga omnes in caso di positivo accoglimento da parte della Corte Costituzionale italiana, fermo restando che essa non ha mai abdicato al suo ruolo di arbitro supremo della tutela dei diritti fondamentali.

Massimo Reboa


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